Vi spiego la figura del Mediatore

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Mi sono resa conto che non sono in molti a conoscere figure professionali come quella del Mediatore Civile, un professionista che svolge la mediazione di cui al D. lgs. n. 28 del 2010 che lavora al raggiungimento di un accordo amichevole fra le parti, rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

La mediazione è una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie civili e commerciali, viene svolta da professionisti a ciò abilitati: i mediatori civili.

Il mediatore è colui il quale, una volta che le parti in lite si siano affidate ad un determinato organismo di mediazione per tentare la soluzione della loro controversia, si adopera affinché le stesse raggiungano un accordo amichevole (art. 8, comma 3, d.lgs. 28/2010).

Stiamo parlando quindi di professionisti, che svolgono le funzioni di mediazione presso uno o più organismi di mediazione. I quali sono ad esempio, enti pubblici o privati, iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione.

Numerose sono le disposizioni normative dedicate al mediatore, in particolare destinate a definirne:

requisiti per poter esercitare la professione;

ruolo, doveri e competenze (specie all’interno del procedimento di mediazione).

Nella mediazione un eventuale raggiungimento dell’accordo conciliativo che definisce la lite non avviene mediante l’applicazione delle norme giuridiche relative, come ad esempio avviene dinanzi al giudice o in sede di arbitrato, bensì tramite, un percorso di ripristino della comunicazione tra le parti. Percorso in cui le parti sono, appunto, aiutate dal mediatore.

Il mediatore, in particolare, agevola e guida le parti nel processo di superamento delle proprie posizioni.

In tale processo le parti sono aiutate dal mediatore, che, in questi termini, è un facilitatore della comunicazione e lavora al fine di far emergere dalle parti informazioni e consapevolezze personali, utili al ripristino del dialogo e dell’ascolto tra le stesse, nell’ottica del raggiungimento dell’eventuale accordo conciliativo.

Il mediatore, quindi, lavora al fine di far focalizzare la discussione tra le parti non sulle posizioni giuridiche originariamente vantate, ma sui reali interessi di ciascuna di esse; interessi che, diversamente dalle posizioni di natura giuridica, ben possono non essere in radicale contrapposizione.

Il mediatore, tramite la propria professionalità e competenza, lavora in questi termini al fine di far rivolgere lo sguardo delle parti sul futuro, sulla soluzione del problema; problema che, in questi termini, diviene comune alle stesse, le quali – compreso ciò tramite l’aiuto del mediatore – sono agevolate nell’impegnarsi congiuntamente nel trovarvi soluzione.

Il mediatore, di conseguenza aiuta le parti ad acquisire consapevolezza circa la sussistenza e rilevanza di elementi del loro rapporto inizialmente non considerati, con la conseguenza di rendere le parti in grado di intravedere e elaborare esse stesse ipotesi di definizione della lite; ipotesi di soluzione specifiche e, per così dire, personalizzate, in quanto nate sulla base della peculiare unicità e irripetibile della fattispecie concreta.

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