Il 2023 porta nuovi adempimenti per gli amministratori di condominio

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L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio per l’esercizio 2023, pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente modificato il testo in vigore dell’articolo 9 del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti Quater), complicando, se possibile, decisamente la vita per gli amministratori di condominio.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 del Decreto Legge n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti Quater), tuttora in corso di conversione, l’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1) stabilisce, per gli edifici condominiali e per quelli composti da 2 a 4 unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica o di consolidamento sismico di cui al Decreto Rilancio, la riduzione (in corso d’opera) dal 110% al 90% dell’aliquota di detrazione del beneficio fiscale, a meno che non ricorrano due condizioni distinte.

Se, infatti, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS) è stata effettuata entro il 25 novembre 2022 e se, sempre entro la stessa data (ossia, sino al 24 novembre 2022), è stata assunta la delibera che ha approvato l’esecuzione dei lavori, la percentuale dell’agevolazione resta inalterata al 110%, anche per gli interventi effettuati e le spese sostenute dal primo al 31 gennaio 2023, fermo restando, per le annualità successive, il programmato décalage.

Per effetto dei commi 894 ed 895 della Finanziaria 2023 appena approvata, si è determinato, invece, uno scenario sostanzialmente differente. In particolare, la riduzione dell’aliquota di cui sopra (cioè il passaggio dal 110% al 90%) non si applica ad ipotesi ben determinate, vale a dire:

agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, al 25 novembre, risulta presentata la CILA;

agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge Aiuti Quater (ovvero 18 novembre 2022), a condizione che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dall’amministratore del condominio ovvero, e i condomini non vi abbiano provveduto, dal presidente dell’assemblea, e a condizione che per tali interventi alla data del 31 dicembre, risulti presentata la CILA;

agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per questa e altre info in merito, vi consigliamo di consultare la pagina di un professionista, cliccando qui su STUDIO GIUSEPPE LEO.

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