Spese da assistenza stragiudiziale

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Non sono in molti a conoscere la figura del patrocinatore stragiudiziale, spesso le persone lo assimilano in toto all’avvocato in realtà parliamo di tutto ciò che si può risolvere fuori dalle aule di tribunale. Diverse sono anche le spese che riguardano questi professionisti.

Nello specifico, la questione delle spese di assistenza stragiudiziale corrisposte dal danneggiato al proprio difensore e non rifuse dalla compagnia assicuratrice, è stata oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte che ne hanno delineato i contorni in modo preciso e puntuale.

Pare che ora additirrua, numerose Compagnie, o se vogliamo a molti liquidatori, rivolgano al difensore del danneggiato affermazioni del tipo: “Caro avvocato, possiamo offrire la somma X, se accettate le liquido anche le spese legali, in difetto invierò offerta e pagheremo le spese solo a definizione del danno.”

Ovviamente si tratta di una condotta oggettivamente sgradevole, quasi ricattatoria e certamente contraria alle regole del codice delle assicurazioni, cui si può porre rimedio sotto molteplici aspetti.

In questi casi va infatti denunziata la condotta all’Ivass, previo reclamo preliminare all’Ufficio reclami della compagnia che gestisce il danno, e che certamente non sortirà alcun effetto. Nel reclamo andrà censurata la violazione dell’obbligo dell’assicuratore di inoltrare congrua e motivata offerta, ex. art. 148 del Codice delle assicurazioni.

L’Ivass, infatti, ha più volte evidenziato come il requisito della congruità dell’offerta, si soddisfa anche attraverso la corresponsione delle spese di assistenza legale.

Arriviamo al sodo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato hanno natura di danno emergente e consistono nel costo sostenuto per l’attività svolta dal legale in detta fase precontenziosa (Cass. 2275/2006). Sul punto si deve segnalare il quasi immediato revirement della Suprema Corte che dapprima aveva affermato che le spese stragiudiziali andavano liquidate ex. art. 92 cpc e comprese nella nota spesa (Cass. 14594/2005) e poi ha mutato orientamento.

Il magistrato che si trova ad affrontare la questione della ripetibilità di queste spese a carico dell’assicuratore, deve valutarle ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l’esito futuro del giudizio, trattasi, chiaramente, di giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 17209/2015).

Da ciò deriva la natura diversa delle spese stragiudiziali rispetto a quelle liquidate all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 91 e ss cpc. A ciò consegue che il danno emergente in esame, soggiace alle regole di tutte le altre voci di danno e, quindi, andrà domandato, allegato e provato, così come le altre poste risarcitorie (Cfr. Cass. SS. UU. 16990/17).

In particolare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2644/18) la voce di danno in esame, come qualsiasi altra, sarà soggetta alle regole generali: e dunque non saranno ripetibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza in accordo con l’art. 1227 I comma cc, che sono sostenute in misura esagerata ex art. 1227 II comma cc o per le quali non vi è nesso di causa con il fatto illecito in esame.

La quantificazione delle spese, infine, va parametrato al valore del danno inteso nella sua complessità e, quindi, a prescindere dall’importo eventualmente offerto dall’assicuratore nella fase stragiudiziale (Cass. 4306/2019).

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