La reperibilità dell’amministratore di condominio

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L’amministratore condominiale non ha nessun obbligo di essere reperibile o disponibile personalmente 7giorni su 7, h 24.

Non esiste una norma di legge a riguardo se non le disposizioni dell’art. 1129 del c.c. che obbligano l’amministratore a fornire gli orari di apertura del proprio ufficio per la consultazione della documentazione condominiale.

Nello specifico questo articolo recita:

“Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.”

Fermo restando ciò, all’Amministratore, in qualità di professionista esperto del settore, viene richiesta particolare attenzione e cura degli interessi di un gruppo, talvolta anche molto corposo; perciò, è necessario che l’Amministratore conduca la propria attività sempre in modo serio, senza mai dimenticare di essere professionale.

Chiaramente, tra le svariate attività svolte dall’Amministratore di Condominio, per comprendere al meglio la questione della reperibilità, è importante distinguere le attività di gestione ordinaria e le attività di gestione straordinaria. L’obbligo della reperibilità riguarda, pertanto, tutte quelle situazioni straordinarie ed urgenti che, chiaramente, necessitano di un intervento tempestivo da parte dell’amministratore. Un classico esempio è quello di qualcuno bloccato in ascensore.

In questi casi l’Amministratore deve garantire la propria reperibilità e disponibilità anche in orari e giorni non lavorativi. Naturalmente, ciò non significa che l’Amministratore di condominio debba essere sempre reperibile, ma in casi di urgenza è necessario che lo sia.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di assenza o di ferie più o meno lunghi, è importante che l’Amministratore adotti una serie di misure per consentire ai condòmini di intervenire e provvedere in modo autonomo ad alcune situazioni che potrebbero presentarsi.

Innanzitutto, è bene che comunichi ai propri condòmini il periodo di assenza, inoltre è importante che provveda al pagamento delle bollette in scadenza nei giorni successivi, in modo che non vi siano problemi di servizio all’interno del condominio. Sarebbe anche opportuno che l’Amministratore esponesse in bacheca i recapiti dei fornitori e dei manutentori, in modo da permettere ai condòmini di poterli contattare in caso di guasti improvvisi. Ciò sarà possibile solo previa autorizzazione scritta degli stessi fornitori e manutentori.

A conti fatti, potrebbe effettivamente essere una buona idea anche quella di nominare un collaboratore, anche interno al proprio studio, che possa fare le sue veci durante il periodo di assenza e che possa, quindi, rispondere alle esigenze del condominio.

Di conseguenza tale disponibilità dipende soltanto dal buon senso dell’amministratore, ossia dalla sua capacità di valutare e distinguere le modalità da adottare per la gestione del condominio.

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