Recupero crediti sulle pensioni
Proviamo a riportare in questo articolo, quelli che sono i chiarimenti rilasciati dalla stessa INPS sul recupero di crediti con trattenute sulla pensione.
Già il 22 settembre 2021 l’Istituto spiega con un messaggio, quando può prelevare quote della pensione e versarle a soggetti terzi creditori.
Si tratta in sostanza di tutti quei casi in cui si riceve una pensione “ridotta” a seguito, per esempio, della stipula di un contratto di cessione del quinto o per una sentenza di condanna.
Una decurtazione tramite trattenute sull’assegno che, nel caso, si avrà fino all’estinzione del debito, con il recupero di tutti i crediti, o alla cessazione della pensione.
Sempre secondo quanto riportato nel messaggio del 22 settembre il prelievo ad opera dell’INPS di quote della pensione è legittimo nei seguenti casi:
in forza di un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione, per esempio:
con contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto;
con concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario);
nel caso di iscrizione del pensionato a un’Organizzazione sindacale;
in forza di atti non negoziali, senza quindi l’intervento volontario del pensionato, ad esempio nei seguenti casi:
rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).
L’INPS nel messaggio del 22 settembre ribadisce inoltre:
“(…) in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari”.
Quindi non sono legittime tutte le richieste di recupero al di fuori dalle ipotesi sopracitate, che l’INPS definisce extra ordinem.
Non sono ammesse, per esempio, le richieste provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze sullo stipendio erogate a lavoratori dipendenti messi a riposo. A nulla rileva inoltre il consenso del pensionato.
Per tale ragione “devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto”.
Tuttavia, con riferimento alle trattenute per crediti con queste modalità già in corso, in via eccezionale l’Istituto comunica che tali operazioni proseguiranno secondo le direttive emanate, ora decadute, fino all’estinzione del debito.
A riguardo, gli Organismi pubblici possono comunque siglare convenzioni con l’INPS, da stipulare esclusivamente a livello centrale, con oggetto servizi di pagamento nei confronti di terzi soggetti, ma sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.
Tali convenzioni dovranno, peraltro, individuare gli obblighi a carico dell’Organismo interessato, mettere in campo un meccanismo che preveda il consenso esplicito del pensionato nonché stabilire contributi a favore dell’INPS che sostiene i costi di recupero.
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