Obbligo di consegna documentazione al nuovo amministratore
Capita spesso di incappare in titoli e articoli interi, dove ciò che si dice sembra essere particolarmente banale e scontato ma credetemi, spesso ciò che è chiaro e palese per la legge e per molti è in realtà ignaro e assurdo agli occhi di tanti altri.
Molte di queste situazioni, riguardano i condomini e la loro amministrazione. Più al sud si va e più, gruppi aggregati di individui, pensano di non avere obblighi particolari nei confronti della legge e del prossimo.
Uno dei dettagli di cui molti non hanno idea della sua importanza è la consegna della documentazione corretta al nuovo amministratore.
Quando ad esempio l’amministratore condominiale viene revocato e al suo posto ne viene nominato un altro, può il primo trattenere la documentazione del condominio fino al pagamento dei propri crediti? La questione è stata proprio recentemente esaminata e risolta dalla prima sezione civile del Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 23.12.2022.
L’ordinanza in questione del Tribunale di Venezia riguarda un caso di avvicendamento di due amministratori di condominio. La delibera dell’assemblea condominiale aveva contemporaneamente revocato il primo amministratore e nominato il secondo.
Quest’ultimo aveva prontamente richiesto al primo amministratore la trasmissione della documentazione relativa all’amministrazione condominiale, ma l’amministratore revocato ne ritardava la consegna, subordinandola alla trasmissione del verbale di assemblea e soprattutto al pagamento dei propri crediti verso il condominio.
Seguivano altri due solleciti da parte del neoincaricato, ai quali il vecchio amministratore rispondeva di nuovo subordinando il passaggio dei documenti al pagamento del proprio asserito credito.
A questo punto il nuovo amministratore presentava un ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare al suo predecessore l’immediata restituzione di tutta la documentazione condominiale, tra cui, ad esempio, il registro dei verbali delle assemblee e gli altri registri previsti dall’art. 1130 n. 7 c.c., i rendiconti consuntivi, i bilanci preventivi relativi alle gestioni precedenti, i documenti contabili, le fatture dei fornitori e dei servizi, i contratti con i fornitori, i documenti relativi ai rapporti bancari, la documentazione relativa all’attività di recupero crediti vantati dal condominio.
Il vecchio amministratore restava contumace nel giudizio, anche se, dopo la notifica del ricorso e del decreto, consegnava la documentazione richiesta.
A quel punto il Tribunale, considerando che la richiesta dei documenti condominiali era stata soddisfatta solo dopo l’introduzione della causa, entrava nel merito della questione, facendo il punto sugli obblighi di consegna della documentazione da parte dell’amministratore uscente.
Prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012, si legge nell’ordinanza, il costante orientamento giurisprudenziale riteneva che l’amministratore uscente fosse obbligato alla tempestiva e spontanea trasmissione al nuovo amministratore di tutta la documentazione condominiale. Questo orientamento è stato poi recepito nelle norme codicistiche con la Legge 220/2012.
L’attuale formulazione dell’art. 1129 comma 8 c.c., prevede dunque l’obbligo incondizionato dell’amministratore cessato di consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione relativa al condominio e ai singoli condomini.
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