Quando l’amministratore non è passibile di sanzioni
Secondo una decisione del Tribunale di Palermo, in base a quanto disposto dall’art. 3 della legge di depenalizzazione, ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa (Trib. Palermo 22 ottobre 2020 n. 3335).
Tale norma, infatti come precisa lo stesso giudice, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso.
Il Comune, quindi, prima d’irrogare una sanzione per violazioni legate alla raccolta dei rifiuti, dovrebbe procedere all’individuazione del responsabile della violazione amministrativa.
Se vale il principio della responsabilità personale dell’illecito amministrativo, si deve escludere la responsabilità oggettiva del condominio in quanto la sanzione amministrativa è imputabile soltanto all’effettivo trasgressore (Giudice di Pace Napoli 22 agosto 2016 n. 369).
Non è neppure possibile parlare di una posizione di garanzia del condominio, che è mero ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi condomini.
Ma perché possa ascriversi una responsabilità ad un terzo occorre, come nel diritto penale, l’esistenza in capo a questi dell’obbligo di impedire la commissione dell’illecito da parte dell’autore materiale della violazione.
Ne consegue che il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno.
Del resto, si deve escludere qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni compiute e realizzate dai condomini.
Questi principi sono stati recentemente ribaditi da una recente decisione della Cassazione (ordinanza del 14 febbraio 2023 n. 4561), che vedeva un condominio e la società amministratrice decidere di reagire contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive del Comune che, a seguito di verbali di accertamento, li aveva sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, cioè per la presenza, all’interno dei cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti irregolarmente conferiti. In primo grado i ricorrenti soccombevano. Allo stesso modo il Tribunale rigettava l’appello.
Nello specifico lo stesso Tribunale respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società amministratrice, rilevando quanto segue: i verbali di accertamento riportavano i dati dell’amministratore condominiale, dati presenti anche in una circolare affissa all’interno del condominio; la società opponente non aveva fornito prova contraria.
Nel merito affermava che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore.
Tuttavia, secondo il Tribunale il condominio non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, dato che esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di un altro condominio.
La Cassazione ha precisato, in via preliminare, che le violazioni risultanti dai verbali e le conseguenti determinazioni ingiuntive impugnate non riguardavano il condominio ricorrente ma altro edificio condominiale nella stessa via, con altro numero civico. Il ricorso del condominio è stato quindi dichiarato inammissibile.