Amministratore nominato dall’Autorità Giudiziaria

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Non molti sanno che la nomina dell’Amministratore di Condominio, in determinate ipotesi, può essere effettuata, oltre che dall’Assemblea, anche dall’Autorità Giudiziaria, cui ciascun condòmino può rivolgersi quando manca del tutto un Amministratore e vi sono i presupposti previsti dalla legge per l’obbligatorietà della nomina di un Amministratore di Condominio.

Addirittura, la legge di Riforma del Condominio ha introdotto la possibilità anche per l’Amministratore dimissionario di potersi rivolgere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un Amministratore giudiziario.

Il procedimento per la nomina si svolge in Camera di Consiglio presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente ove è ubicato il Condominio e sarà ammissibile a determinate condizioni, come ad esempio il fatto che sia risultato invano il tentativo da parte dell’Assemblea di nominare un Amministratore.

Il ricorso, da presentare in carta semplice o secondo moduli predisposti dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, dovrà contenere l’istanza di nomina e la richiesta di fissazione di un’udienza per la decisione.

Inoltre, sarà necessario allegare al ricorso il verbale dell’Assemblea da cui risulta la mancata nomina. A questo punto il Giudice fissa con decreto l’udienza ed il ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto agli altri condomini non ricorrenti, ovvero all’Amministratore non confermato o dimissionario, entro il termine stabilito dal Giudice.

In tal modo il Tribunale, in Camera di Consiglio, si sostituisce alla volontà assembleare, che non ha voluto o potuto trovare un accordo, nominando un Amministratore giudiziario.

Dal momento della nomina, l’Amministratore giudiziario ha tutti i poteri, i doveri e responsabilità di un Amministratore condominiale nominato in seno all’Assemblea; cambia solo l’organo di nomina, che non è più l’Assemblea dei condòmini, bensì l’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento di nomina dell’Amministratore giudiziale costituisce provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto diretto ad assicurare al Condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge (Cassazione, 30 marzo 2001, n. 4706).

L’efficacia del provvedimento di nomina o revoca dell’Amministratore decorre, ai sensi dell’articolo 741 del Codice di procedura civile, dalla data del termine di dieci giorni per il reclamo avverso di esso e non dalla data della relativa istanza, non essendo al riguardo applicabile – data la diversità, per natura, funzione e contenuto, di questo provvedimento di volontaria giurisdizione rispetto alla sentenza – il principio della retroattività del provvedimento al momento della domanda (Cassazione, 1º febbraio 1990, n. 666).

Il decreto di nomina emesso che viene emesso dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 1129, comma 1, c.c., esercitando i poteri spettanti all’Assemblea, ha a oggetto esclusivamente la nomina dell’Amministratore, il quale dovrà, a pena di nullità, specificare in sede di Assemblea in modo analitico il proprio compenso e il rimborso delle proprie spese, alla stregua dell’Amministratore nominato dall’Assemblea.

L’Amministratore nominato dall’autorità giudiziaria deve, come l’Amministratore di nomina assembleare, possedere i requisiti morali e professionali richiesti dall’articolo 71 bis disp. att. c.c. per lo svolgimento dell’attività di Amministratore di Condominio che in seguito nulla avrà di diverso da un qualsiasi Amministratore di Condominio.

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