Amministratore di condominio – come verificare se è abilitato
Spesso sorge il dubbio in chi deve scegliere di mettersi per un anno o più nelle mani di un amministratore di condominio. Addirittura, può capitare che tale dubbio sorga in seguito, quando magari determinate situazioni ci mettono in condizioni che ci sembrano alquanto ambigue.
Fare l’amministratore di condominio non è per tutti, partiamo da questo presupposto, lo pensa persino la legge. Secondo il Codice civile, infatti, può essere nominato amministratore solamente la persona che possiede determinati requisiti di professionalità e onorabilità. In buona sostanza, l’assemblea deve nominare una persona che sia in grado di gestire un edificio.
Va detto che non esiste un albo in cui sono iscritti tutti gli amministratori di condominio. In pratica, non è possibile consultare un registro in cui sono riportati i nomi di coloro che svolgono questo incarico. Ecco perché è particolarmente difficile capire se la persona nominata dall’assemblea sia in possesso o meno dei requisiti stabiliti dalla legge.
Come verificare quindi se un amministratore di condominio è abilitato?
Secondo la legge – come sopra citato – per diventare amministratore di condominio occorre essere in possesso di determinati requisiti che, per comodità, possono così essere riassunti:
professionalità, consistenti nell’aver seguito un corso di formazione iniziale e nell’aggiornamento periodico;
onorabilità, nel senso che l’amministratore non deve essere stato condannato per particolari delitti (come, ad esempio, quelli contro la Pubblica Amministrazione) né deve essere sottoposto a misure di prevenzione.
Solamente nel caso in cui l’amministratore sia scelto tra uno dei condòmini, il primo requisito, quello cioè della formazione iniziale e continua, non deve essere posseduto.
Veniamo ora al punto cruciale del nostro articolo, come verificare se un amministratore di condominio è abilitato.
Quindi come sapere se l’amministratore è in regola con i corsi di formazione e con tutte le altre condizioni?
Innanzitutto, l’assemblea, al momento di nominare l’amministratore, deve chiedergli di esibire la documentazione che comprovi la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità. Questi dovrà quindi mostrare gli attestati di formazione, il certificato del casellario giudiziale e ogni altro atto dal quale si evincono le informazioni che servono ai condòmini per procedere a una corretta deliberazione.
Come vedremo nell’ultimo paragrafo, la nomina sin dall’inizio di un soggetto privo dei requisiti per fare l’amministratore sarebbe praticamente inutile, in quanto il mandato conferito non potrebbe perfezionarsi.
Una volta nominato l’amministratore, presumibilmente dopo aver accertato la sussistenza iniziale dei requisiti, si pone il problema di controllare se, nel tempo, l’amministratore segua i corsi di aggiornamento obbligatori per legge.
Ma poi come verificare se un amministratore di condominio è aggiornato?
Purtroppo, sul punto, la legge non dice nulla. Non resta quindi che chiedergli direttamente di mostrare i corsi periodici di aggiornamento che segue, magari esibendo gli attestai rilasciati al termine oppure qualsiasi altro documento proveniente dall’organismo che cura la formazione degli amministratori.
In teoria, il rifiuto persistente a dimostrare di essere in regola con la formazione continua potrebbe essere valutato dall’assemblea come inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato conferitogli.
In generale in capo all’amministratore sussiste quindi un vero e proprio obbligo di informare i condòmini di tutti quei fatti che, in qualche modo, possono incidere sul mandato. Tra questi possiamo annoverare anche la mancata sussistenza della formazione continua.