Quando è possibile richiedere i danni da vacanza rovinata

Condividi

Molti ancora ne sono all’ oscuro ma considerando che per la stragrande maggioranza degli italiani le vacanze sono ormai concluse è bene sapere che la Cassazione ha stabilito che coloro a cui sono state rovinate le vacanze non soltanto dovranno ottenere il rimborso, ma anche il risarcimento per i danni biologici e morali subiti.

Ma quando si può definire tale? Il danno da “vacanza rovinata” va specificato nel dettaglio per non confonderlo con una eventuale negligenza effettuata dallo stesso viaggiatore che pensava magari di aver ragione a tutti i costi.

Questo, tipo di danno è di una tipologia particolare che non riguarda solo i costi sostenuti ma anche la perdita dell’occasione di rilassarsi nel periodo di ferie (guadagnato sul posto di lavoro) a causa di disservizi e disorganizzazione.

Nello specifico questa situazione si riferisce alle problematiche arrecate al viaggiatore che non ha potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo. Inoltre, il turista potrebbe aver sofferto il disagio psicofisico dovuto al fatto che parte o tutto il programma previsto non sia coerente ai servizi effettivamente erogati nel corso della loro permanenza.

Detto ciò, infatti l’articolo 47 del Codice del Turismo sottolinea che il danno da vacanza rovinata è riconosciuto in funzione del:

“tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta“

Quindi come tale, va risarcito. L’inadempimento, però, non dev’essere di scarsa importanza.

Un punto fondamentale in merito ai risarcimenti riguarda alcuni servizi che sono stati inclusi nel pacchetto venduto dall’agenzia ma che poi alla fine non sono stati erogati correttamente o addirittura per nulla.

Un esempio è il caso in cui all’interno di un’offerta all’inclusive viene specificato che ci sarà la piscina a disposizione ma quando i turisti si recano nella location trovano la vasca priva di acqua. A questo proposito la Corte di Cassazione in una sentenza del 2010 ha incluso nel danno da vacanza rovinata la mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà, riferendosi al caso in cui è stata verificata la presenza di spiaggia sporca e di mare inquinato da idrocarburi. È compito dell’agenzia viaggi scegliere con precisione le strutture in grado di fornire i servizi offerti.

La qualità non garantita è spesso il punto focale di una vacanza rovinata. La Corte di Cassazione negli anni ha comunque riconosciuto diverse casistiche che rientrano nel danno da vacanza rovinata. Un esempio riguarda la sentenza della Corte risalente al 17 gennaio 2013 dove si afferma che “l’utilizzo di materiale informativo cartaceo e fotografico da parte del tour operator rivelatosi non corrispondente al reale aspetto del luogo di villeggiatura che costituisce la situazione in cui è stato garantito un certo livello di qualità che non corrisponde alla realtà e quindi i soggetti lesi possono richiedere il risarcimento sia del servizio pagato che per il danneggiamento arrecato”.

C’è la possibilità di ricevere un risarcimento anche per chi è stato vittima di incidenti. Un caso molto recente è quello che ha visto coinvolta la Grecia e la Sicilia. A questo proposito il presidente nazionale dell’Unione per la difesa dei Consumatori, Martina Donini, ha affermato:

“Per coloro che hanno prenotato viaggi tramite agenzie e tour operator, è importante sapere che hanno diritto al rimborso totale nel caso in cui il viaggio venga annullato a causa di circostanze straordinarie, come eventi catastrofici. Anche nel caso in cui l’utente decidesse di rinunciare al viaggio a causa di circostanze eccezionali, avrebbe ancora diritto a un rimborso totale”.

Per far fronte alla questione è molto importante provvedere a chiedere il risarcimento totale per quanto accaduto tramite un professionista come un Patrocinatore stragiudiziale che risolva in tutto in breve tempo possibile.

Condividi