Registro anagrafe condominiale. Vi spiego in cosa consiste.
Concetti che sembrano banali ma che in realtà nel 2024, qualcuno ancora ignora.
L’anagrafe condominiale non è uno strumento di controllo imposto dall’amministratore di condominio ma uno strumento previsto dal legislatore per garantire maggior trasparenza e organizzazione nella gestione del condominio in quanto fornisce non solo un elenco di quelle che sono le unità all’interno dell’edificio, ma indica anche quali siano i soggetti che sono legittimati ad assumere le delibere.
Ma attenzione, una volta predisposta l’anagrafica, è necessario che i dati in essa inseriti vengano costantemente aggiornati. Solo in questo modo il registro da mero elenco di informazioni diventa un vero e proprio strumento essenziale per il corretto funzionamento delle dinamiche condominiali.
La riforma del Condominio, introdotta con la legge 220/2012, ha rappresentato un momento di svolta nella gestione degli edifici in condominio in quanto ha introdotto importanti novità mirate a renderne più efficiente la gestione.
Tra queste a titolo esemplificativo si ricordano quelle volte a regolamentare la figura dell’amministratore, quelle dirette ad introdurre nuove modalità di svolgimento delle assemblee.
Basti pensare alla gestione delle comunicazioni tra l’amministratore e i condomini oppure per avviare le azioni dirette ad intimare il pagamento delle spese condominiali.
In sostanza si tratta di una raccolta sistematica di informazioni che l’amministratore ha il dovere di istituire e aggiornare in quanto necessari per permettere, ad esempio, l’effettiva comunicazione tra questi e i condomini, l’avvio tempestivo delle azioni giudiziarie dirette al recupero delle spese condominiali non pagate, per individuare i responsabili di eventuali danni o ancora per identificare i soggetti legittimati a partecipare alle assemblee condominiali.
Il registro è strutturato in sezioni che contengono i dati che è lo stesso legislatore nell’articolo 1130 codice civile ad indicare:
i dati generali del condominio;
i dati catastali delle unità abitative (Comune, sezione urbana, foglio, particella e subalterno);
i riferimenti dei soggetti titolari di diritti sulle stesse (nome, cognome, codice fiscale, residenza e/o domicilio);
i riferimenti delle persone che eventualmente occupano l’immobile. In tal caso deve essere riportato anche il titolo che legittima il possesso (quale ad esempio può essere un contratto di locazione).
Nello specifico la riforma ha attribuito all’amministratore di condominio, come si diceva, non solo di istituire ma anche di aggiornare l’anagrafica così che la situazione in essa rappresentata rifletta quella che è la reale compagine condominiale.
L’importanza di quanto detto emerge anche da un altro aspetto ossia che il legislatore ha previsto nell’articolo 1130 codice civile quanto segue:
“l’amministratore oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge deve fra le varie cose, curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolai di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro anagrafe. Decorsi trenta giorni in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie addebitandone il costo ai responsabili”.