Cos’è la Mediazione Civile
Oggi vi spiegherò un meccanismo della legge italiana che non è ancora conosciuto a molti ma che offre numerose opportunità.
Vi spiegherò il ruolo del Mediatore Civile ma partiamo dalle basi.
La mediazione è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per stragiudiziale si intende la risoluzione della lite senza ricorrere al giudice e quindi ad un tribunale.
Le parti in causa si rivolgono ad un soggetto terzo e imparziale per trovare un accordo e concludere così la disputa che riguardi il diritto civile.
Il sistema della mediazione è stato introdotto, nel sistema italiano, nel 2011 e può essere obbligatoria oppure facoltativa.
Quando si parla di prassi obbligatoria, è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto-legge n. 69/2013 per alcune materie specifiche. Tra queste, ad esempio, ci sono le liti sui diritti reali, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, il condominio, ecc. In caso di mediazione obbligatoria quindi, le parti devono necessariamente cercare un accordo con la mediazione.
Se, invece, le parti decidono liberamente di avvalersi della mediazione, anche se non prevista dalla legge per la loro lite, si dice che la mediazione è facoltativa.
Capita infatti che, anche se non obbligati dalla legge, per riuscire a risolvere la lite, le parti preferiscono utilizzare questo tipo di mediazione perché permette di trovare un accordo in tempi brevi e senza aggiungere danni o preoccupazioni.
Ma chi è il Mediatore?
Il mediatore è colui che riveste un ruolo primario all’interno della procedura.
Deve essere imparziale – come sopra già accennato – rispetto alle parti, quindi non deve essere legato ad alcuna di esse da “rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” come da art. 1754 c.c.
Può essere nominato direttamente dall’organismo di mediazione competente oppure indicato dalle parti, previo accordo congiunto.
Il suo compito è quello di comprendere gli interessi fondamentali per le parti e guidarle durante la procedura, facilitando il dialogo e la fiducia tra esse, affinché possano raggiungere un accordo che le soddisfi.
Il procedimento si svolge all’incirca in questo modo:
C’è la domanda di una delle due parti;
Può essere presentata all’organismo di mediazione territorialmente competente;
L’organismo competente, dopo aver ricevuto la domanda, fissa un primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della stessa;
A questo punto, la parte che ha presentato la domanda dovrà comunicare (tramite notifica) all’altra parte la data dell’incontro, invitandola a partecipare;
L’altra parte potrà decidere di non partecipare alla mediazione dichiarando di non voler aderire oppure semplicemente non presentandosi all’incontro;
In quest’ultimo caso, il procedimento si chiude con verbale di mancato accordo.
Se però l’altra parte aderisce alla mediazione, il procedimento prosegue e può articolarsi in uno o più incontri, ma in ogni caso non può durare più di 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione.
Quando la mediazione si svolge privatamente, il mediatore ha sempre obbligo di riservatezza con riferimento a quanto riportato dalle parti e a quanto appreso da esse. Di fatto il mediatore può incontrare le parti anche separatamente.
Avrà comunque l’obbligo di segreto su quanto raccontatogli, salvo che una delle due parti lo autorizzi espressamente a riferire tali informazioni all’altra.
Anche qui le parti non trovano un accordo, la mediazione ha esito negativo e si chiude con verbale di fallita conciliazione, redatto dal mediatore.
Se, invece, si chiude con esito positivo, il mediatore forma un processo verbale al quale allega l’accordo raggiunto e che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
Tale accordo ha efficacia di titolo esecutivo.