Danni da vaccino anti Covid-19. Chi risarcisce!
Ovviamente per rispondere a pieno a questa domanda, soprattutto considerando le varie situazioni e le leggi vigenti nazione per nazione, ci vorrebbe un tomo da centinaia e centinaia di pagine. Per cui cercheremo di rispondere per quanto riguarda la situazione in Italia.
Chi paga e chi ha diritto ad esser risarcito? Quali danni sono coperti? Che differenza c’è tra indennizzo e risarcimento? L’indennizzo vale solo in caso di obbligo vaccinale?
Queste sono solo alcune delle domande che hanno bloccato molti di coloro che erano spaventati dal fare il vaccino, magari perché hanno assistito a situazioni poco chiare di vaccinati che in seguito proprio al vaccino contro il Covid-19 hanno riscontrato problemi che prima non avevano.
Fra i danni maggiormente riportati nelle reazioni avverse dopo la somministrazione del vaccino si distinguono tecnicamente in:
evento avverso = qualsiasi episodio sfavorevole, ma che non è necessariamente causato dall’aver ricevuto la vaccinazione;
reazione avversa = risposta nociva e non intenzionale alla vaccinazione, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione stessa. Per distinguere, tra evento avverso e reazione avversa, occorre valutare se è possibile risalire a una causa legata al vaccino, e non è sufficiente che l’evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione;
effetto indesiderato è l’effetto non intenzionale connesso alle proprietà del vaccino, che non è necessariamente nocivo ed è stato osservato in un certo numero di persone. Si tratta quindi di un possibile effetto noto, verificatosi nel corso del tempo e considerato accettabile.
Le segnalazioni di eventi a seguito della somministrazione del vaccino si distingue poi in:
correlabile = l’associazione causale fra evento e vaccino è considerata plausibile;
non correlabile = altri fattori possono giustificare l’evento;
indeterminata = l’associazione temporale è compatibile, ma le prove non sono sufficienti a supportare un nesso di causalità (fonte AIFA).
Venendo ai numeri degli effetti avversi di una certa gravità, gli unici suscettibili di essere indennizzati o comunque risarciti, si osserva che alla data della sentenza del Consiglio di Stato cioè fine settembre 2021 l’AIFA segnalava 120 segnalazioni di “sospette reazioni avverse” ogni 100 mila dosi somministrate, quindi 101.110 segnalazioni su un totale di 84.010.605 di dosi, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose.
Le segnalazioni riguardavano soprattutto Comirnaty, che è stato il più utilizzato, mentre in minor misura Vaxzevria e Spikevax.
L’85% degli eventi avversi sono classificati come eventi non gravi.
Il 14,4% come reazioni avverse cioè 17 ogni 100 mila dosi, con esito in risoluzione completa o miglioramento nella maggior parte dei casi. Afferma il Consiglio di Stato che
“Le risultanze statistiche evidenziano dunque l’esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica” (Consiglio di Stato n. 7045/2021).
La presenza di una tutela indennitaria per i danni causati dal vaccino, costituisce uno dei presupposti per la legittimità dell’obbligo vaccinale. Il principio, ribadito di recente dalla sentenza Vavricka (C116/2021 dell’8 aprile 2021), è stato affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990). La compatibilità con l’art. 32 Cost della legge impositiva di un trattamento sanitario è dato dalla presenza di alcune condizioni, indicate dai giudici di legittimità:
il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
nell’ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
La domanda di indennizzo è presentata dall’interessato alla ASL di residenza, la quale svolge l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione allegata e il possesso dei requisiti previsti dalla legge.