Come si ottiene la rinuncia all’eredità
Ai sensi dell’articolo 519 del codice civile:
“La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, e inserita nel registro delle successioni”.
Quando si desidera procedere con la dichiarazione è necessario affidarsi ad un professionista, un esempio importante è quello del Patrocinatore Stragiudiziale. In merito vi consiglio di consultare il sito ufficiale di STUDIO GIUSEPPE LEO.
Questi di seguito sono i documenti che potrebbero esservi richiesti per effettuare la pratica:
la carta d’identità e il codice fiscale dei dichiaranti;
il codice fiscale del defunto;
se ci sono minori, tutelati o amministrati una copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare;
una copia conforme del testamento se presente;
l’originale certificato di morte.
Devono essere presenti al momento in cui si effettua la dichiarazione i dichiaranti ed entrambi i genitori del minore che deve rinunciare all’eredità.
La dichiarazione, una volta resa, viene registrata presso il registro delle successioni.
Possono rinunciare all’eredità solo coloro nei confronti dei quali vi è vocazione e delazione a seguito dell’apertura della successione. Si tratta dunque dei chiamati all’eredità, con delle precisazioni nei confronti di alcune tipologie di questi.
Tra i chiamati si possono avere:
soggetti incapaci d’agire. Questi devono essere distinti in soggetti totalmente incapaci e parzialmente incapaci. I primi, che sono i minori e gli interdetti, possono rinunciare all’eredità purché vengano legalmente rappresentati e ricevano l’autorizzazione del giudice tutelare. I secondi, ovvero gli emancipati e gli inabilitati, possono presentarsi e dichiarare di voler rinunciare all’eredità soltanto assistiti da un curatore e su autorizzazione del giudice tutelare;
se lo autorizza il giudice tutelare, possono rinunciare all’eredità i beneficiari dell’amministratore di sostegno effettuando la dichiarazione personalmente con l’assistenza del proprio amministratore o facendosi sostituire da quest’ultimo;
i nascituri in quanto soggetti capaci a succedere, se concepiti all’apertura della successione. Se non ancora concepiti quando, ai sensi dell’articolo 462, terzo comma del codice civile, viene fatto testamento nei confronti dei “figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. Questi possono rinunciare all’eredità.
Non disponendo la legge, alcuna precisazione in merito al tempo di rinuncia dell’eredità, ad individuare dei limiti sono state la dottrina e la giurisprudenza. Queste, dopo varie teorie, hanno stabilito che la rinuncia va effettuata entro 10 anni dall’apertura della successione per poter essere considerata valida.
Si tratta inoltre dello stesso termine previsto dalla legge, all’articolo 480 del codice civile, per accettare l’eredità. L’unico caso in cui la decorrenza di tale termine può essere differita è quello in cui la delazione non coincide con il momento in cui si apre la successione. Il termine decorrerà in questo caso da quando si verifica la delazione.
Non è possibile rinunciare all’eredità nei seguenti casi:
quando il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari e non ha fatto l’inventario entro 3 mesi dal giorno di apertura della successione. L’articolo 485, secondo comma, del codice civile, prevede infatti che, in tal caso, il chiamato assume la qualità di erede puro e semplice;
ai sensi del terzo comma dell’articolo 485 del codice civile quando il chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari non dichiara di rinunciare all’eredità entro 40 giorni dall’esecuzione dell’inventario. Anche in tal caso la legge lo considera erede puro e semplice;
se, ai sensi dell’articolo 527 del codice civile, il chiamato all’eredità ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa. La rinuncia effettuata ugualmente non avrà effetto in quanto per la legge il chiamato sarà erede puro e semplice.