Disservizi turistici, è possibile salvare quanto abbiamo investito?
Come ci raccontava il Dott. Giuseppe Leo, patrocinatore stragiudiziale, quest’anno il numero dei viaggiatori che hanno trovato difficoltà in un momento che avrebbe dovuto essere di svago, sono veramente tanti. Molti, ad esempio, una volta giunti a destinazione, hanno trovato una realtà ben diversa da quella promessa. E sono corsi dubito alla ricerca del risarcimento.
Per i professionisti che se ne occupano, a conclusione del mese di agosto, giunge sempre il momento di fare un bilancio dei disservizi che si sono susseguiti in estate è che hanno colpito i turisti nei relativi diritti, così da chiedere e ottenere i dovuti risarcimenti.
Ma questo è sempre possibile? Proviamo a vederlo insieme.
Partiamo dalla categoria Alberghi, villaggi, b&b e appartamenti che risultano essere di qualità diversa e inferiore a quella promessa (spesso online).
Una casistica che ha fatto registrare un notevole incremento delle segnalazioni riguarda le strutture ricettive di qualità diverse e inferiori rispetto a quelle che sono state pubblicizzate, proposte, promesse e vendute. I consumatori, giunti a destinazione, si sono trovati a soggiornare in posti inaspettatamente più scadenti del previsto: in questi casi il turista ha diritto a una congrua riduzione del prezzo pagato ed eventuale riconoscimento del danno da vacanza rovinata.
Se poi il permanere nella struttura era davvero impossibile e i turisti sono stati costretti ad andare via in anticipo possono chiedere il rimborso integrale di quanto pagato, oltre sempre al danno da vacanza rovinata.
Ricordate che è sempre utile, a tal riguardo, scattare foto o fare filmati di quello che è stato trovato all’arrivo e conservare foto e immagini pubblicizzate sui siti o sui cataloghi al momento dell’acquisto. Questo vale per qualsiasi documento che possa provare l’inadempimento è importante. In caso contrario, infatti, si tratta della vostra parola, contro quella di chi vi ha venduto il “servizio”.
Le vendite online dei vari servizi (pacchetti turistici, crociere, biglietti aerei, navali e ferroviari, ecc.) hanno fatto registrare un aumento dei casi con non poche sorprese e oltre ai sopra menzionati servizi diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli promessi, compaio anche richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto, di conseguenza ostruzionismo nel rimborso conseguente a legittimo recesso, dinieghi di annullamento causa Covid o malattia, ecc..
Quello delle vendite online è ormai un settore a cui va prestata la massima attenzione, non si può più parlare, come si è fatto in anni precedenti, di aumenti di disservizi e disagi proporzionali al numero di turisti che acquistano online.
La questione, purtroppo, è un’altra, l’acquisto online, da opportunità, si trasforma spesso in trappola. Quindi siate furbi, prima di prenotare la struttura o il servizio, mentre siete al pc, aprite un’altra pagina e cercare recensioni e info varie su quel prodotto, quel servizio, quella struttura, prima di effettuare l’acquisto.
Cancellazioni voli, ritardi e danni supplementari non sono mancati. In moltissimi casi ai passeggeri è stata negata la compensazione pecuniaria invocando lo sciopero che costituirebbe, ad avviso delle compagnie, circostanza eccezionale. Va ribadito che la compensazione pecuniaria è comunque dovuta anche in caso di sciopero, nel caso sia stato indetto dal personale della compagnia, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la propria costante giurisprudenza.
In tutti i casi, in virtù dell’art. 12 del regolamento comunitario n. 261/2004 al passeggero spetta il cosiddetto risarcimento supplementare e quindi il rimborso di tutte le spese che ha dovuto sostenere a causa della cancellazione. E ciò fermi restando il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato e la compensazione pecuniaria.