Compiti dell’amministratore di condominio

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La scorsa settimana abbiamo parlato della Formazione che deve avere un Amministratore di condominio. Articolo fondamentale da leggere se non lo avete ancora fatto, recuperatelo al link sopra collegato. Lo consiglio principalmente a chi è stanco di subire i soprusi a chi non si sente tutelato e così via.

Proprio in questa circostanza abbiamo iniziato ad accennare a quelli che sono i compiti che per forza di cose devono avere alla base un’ottima conoscenza delle leggi e dei regolamenti che la legge richiede in questo specifico ambito.

Ad esempio, è fondamentale eppure, mi capita di sentire spesso Condòmini che non ne hanno idea o che prendono la cosa sottogamba che l’Amministratore è obbligato a redigere il rendiconto condominiale (bilancio) annuale della gestione e convocare l’assemblea per la sua approvazione.

Per cui tenete ben a mente che la mancata convocazione dell’assemblea entro il termine di 180 giorni costituisce grave irregolarità.

Inoltre, il regolamento di condominio può stabilire una scadenza più restrittiva senza essere in contrasto con quanto dice la legge. Entro un mese è un termine che non contrasta con “entro 180 giorni” del Codice Civile, se il regolamento stabilisse un termine più ampio o non stabilisse affatto un termine varrebbe il limite imposto dal Codice Civile.

L’Amministratore ha degli obblighi persino al momento della cessazione del suo mandato.

A fine mandato infatti, l’amministratore è tenuto per legge a consegnare tutta la documentazione relativa al condominio e ai singoli Condòmini. Nel caso in cui l’amministratore non ottemperasse a quest’obbligo incorrerebbe nel reato di appropriazione indebita, fattispecie, che in caso di condanna lo escluderebbe dall’esercizio della professione a norma dell’articolo 71bis delle norme di attuazione del Codice Civile.

Quello che è fondamentale ricordare è anche che, anche dopo la revoca del suo mandato e fino al completamento del formale passaggio di consegne l’amministratore uscente è assolutamente obbligato a svolgere per conto del condominio tutte quelle attività con carattere di urgenza che di fatto potrebbero arrecare danno o pregiudizio allo stabile e a chi lo vive.

In tal addirittura la legge specifica che nessun compenso è esigibile per questo genere di attività.

Non può mai esistere un momento in cui le responsabilità dell’amministratore non siano affidati ad un soggetto ben determinato, in pratica, tra la revoca del vecchio e la nomina del nuovo professionista non può esserci neanche un giorno in cui nessuno ricopra il ruolo di amministratore.

Ma cosa accade quando l’amministratore non esegue le delibere dell’assemblea?

Di norma l’amministratore è obbligato a eseguire le delibere dell’assemblea, per delibera si intende un provvedimento deciso in assemblea, votato dalla maggioranza dei presenti e verbalizzato sull’apposito libro dei verbali.

Eppure, esistono casi in cui l’amministratore deve agire diversamente:

Delibere sono annullabili, ad esempio, quando presentano dei vizi, per esempio l’assemblea in cui sono state votate non è stata convocata correttamente, la maggioranza non aveva un numero di millesimi richiesti dalla legge oppure non si è seguito alla lettera qualche procedura prevista dal codice o dal regolamento.

In questi casi, a norma dell’articolo 1137, chiunque non abbia votato favorevolmente alla delibera è libero di impugnarla davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni, questi partono dal giorno dell’assemblea per i contrari e astenuti presenti al momento della votazione e dalla consegna del verbale per gli assenti.

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