Cosa contiene un bilancio condominiale
Continuando il discorso con cui abbiamo terminato il mese di gennaio, su tutto quello che c’è da sapere assolutamente sul bilancio condominiale.
Il rendiconto condominiale, meglio noto come bilancio condominiale è di norma strutturato in 4 parti:
relazione dell’amministratore sull’andamento dell’anno e sul condominio in generale;
movimenti finanziari del condominio, con indicazione della cassa iniziale e di quella finale, coincidente con il saldo del conto corrente, oltre alla situazione patrimoniale che riassume i fondi a disposizione, i debiti e i crediti;
elenco delle spese per fornitore e per tabella millesimale applicata, relative alla singola gestione;
registro di contabilità, con annotazione in ordine cronologico (entro 30 giorni dall’operazione) di tutti i movimenti in entrata e in uscita.
I termini del bilancio consuntivo di condominio, sono dettati dalla legge nell’articolo 1130 c.c., l’amministratore di condominio deve redigere il rendiconto condominiale e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Affinché il rendiconto poi possa essere considerato effettivo è fondamentale che l’assemblea proceda alla sua approvazione con delibera da assumersi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea, purché rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale.
Di contro, senza l’approvazione del rendiconto consuntivo, il bilancio condominiale non ha alcun valore come documento. Ne consegue che le quote dovranno essere versate secondo l’ultimo preventivo di gestione che l’assemblea ha approvato e che il saldo della gestione chiusa non potrà essere richiesto ai singoli proprietari.
La mancata approvazione del rendiconto non pone però i condomini al riparo dalle richieste di pagamento dei creditori esterni, che potranno dunque attivarsi sia nei confronti dell’intero condominio sia nei confronti dei singoli comproprietari.
Giova infatti rammentare come il condominio non abbia una natura giuridica distinta da quella dei singoli proprietari e che dunque ogni debito del condominio è un debito di tutti i condomini.
Tuttavia, non tutti i condomini sono identici agli occhi dei creditori, la riforma del condominio ha infatti previsto che il creditore ha l’obbligo di aggredire per primi i creditori che risultano morosi nei confronti del condominio e che solamente quando questa azione sia ritenuta insufficiente per soddisfare i propri crediti, allora si possa procedere nei condomini che sono invece in regola con i pagamenti.
Inoltre il condomino che ritiene che il rendiconto sia sbagliato, se non ha votato favorevolmente per la sua approvazione ha 30 giorni di tempo per impugnare la delibera di approvazione dinanzi al giudice di pace, con decorrenza dalla data di notifica del verbale per gli assenti e dalla data della riunione per i partecipanti.
Se invece il bilancio condominiale fosse falso o redatto in maniera tale da occultare le somme allo scopo di sottrarle al condominio o ai singoli partecipanti, si può evidentemente ricorrere alle vie giudiziarie ordinarie per dimostrarne la nullità.
Infine, ma non per importanza, se la maggioranza dei condomini intervenuti, con almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, ritenga che il bilancio sia sbagliato, può nominare un revisore condominiale, che potrà procedere con la ricostruzione della contabilità condominiale e con la produzione di un nuovo rendiconto.