Le competenze di un amministratore di condominio
Nell’articolo precedente vi abbiamo parlato di quelle che sono le qualifiche di un amministratore di condominio, per comprendere quando è il caso di fidarsi e quando no.
Oggi vi parliamo di quelle che sono le competenze vere e proprie di un amministratore di condominio. Mi capita tante volte, di imbattermi in qualcuno che pensa che sia una figura del quale se ne possa fare anche a meno, pensando di potersi tranquillamente autogestire all’interno del proprio condominio.
Sappiate che in capo all’amministratore sussiste un vero e proprio obbligo di informare i condòmini di tutti quei fatti che in qualche modo, possono incidere sul suo mandato. Tra questi possiamo annoverare anche la mancata sussistenza della formazione continua.
Di fatto l’amministratore non solo deve rispondere ai condòmini che chiedono di verificare la permanenza dei requisiti di professionalità, ma dovrebbe perfino comunicare spontaneamente il venir meno delle condizioni che consentono di esercitare l’incarico e ciò vale anche per eventuali sentenze di condanna intercorse durante il rapporto di mandato.
L’inadempimento a questo obbligo giustifica di conseguenza, una revoca dell’incarico. È difficile pensare però che tale inadempimento rientri tra le gravi irregolarità che legittimano una revoca giudiziale, cioè quella pronunciata dal giudice su ricorso anche di un solo condomino.
Tenete presente che è possibile verificare che un amministratore di condominio è abilitato, semplicemente consultando dei registri associativi, i quali sono predisposti dalle associazioni di categoria. Il più famoso è sicuramente l’Anaci che sul proprio sito Internet, mette a disposizione un apposito motore di ricerca per la verifica dell’amministratore di condominio.
Va tuttavia detto che l’iscrizione a tali associazioni è meramente facoltativa per legge, l’amministratore non deve essere iscritto in alcun albo. Ne abbiamo già parlato in un articolo precedente. Non esiste un albo degli amministratori, tutt’al più parliamo appunto di registri associativi.
Ma questo ovviamente significa che, se il nominativo di un amministratore non dovesse risultare all’interno di detti registri, non vuol dire necessariamente che tale persona non sia in possesso dei requisiti.
In ultima istanza, per verificare se un amministratore di condominio è abilitato, nel senso che segue i corsi di aggiornamento anche durante il suo mandato, è possibile invece chiedere l’accesso alla documentazione condominiale, sperando che l’amministratore sia stato così scrupoloso da inserire al suo interno anche gli attestati che certificano la propria formazione continua.
Va detto che l’amministratore non può mai rifiutare l’accesso alla documentazione condominiale, ma allo stesso tempo non è tenuto a cercare gli atti che interessano al condomino richiedente né a farne copia, ciò è onere dell’interessato.
Il consiglio, quindi, è quello di affidarvi ad un professionista che, come prima cosa, sia limpido nei vostri confronti. Un importante esempio che vi riporto qui è lo STUDIO GIUSEPPE LEO uno studio associato che mette in bella vita tutte le informazioni sulle abilitazioni e conoscenze che mette a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.
Mettere subito le cose in chiaro è un atto di grande sincerità nei confronti di chi voglia anche solo informarsi.
È fondamentale considerando che anche secondo la giurisprudenza la mancata partecipazione dell’amministratore ai corsi di aggiornamento annuali non determina la nullità della delibera assembleare di nomina, ma può tutt’al più essere valutata come grave irregolarità tale da portare alla revoca giudiziale del mandato.