Revocare l’amministratore di condominio

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Non tutti sanno che per svariate ragioni, ad esempio per inottemperanza agli obblighi amministratore condominio o nel caso si dovesse ravvisare un comportamento scorretto dell’amministratore condominio è possibile procedere al cambio amministratore condominio.

Ciò è possibile grazie all’istituto della revoca amministratore, con il quale è possibile revocare amministratore condominio.

Esistono in realtà due modalità attraverso le quali è possibile ottenere la revoca di amministratore condominio e dunque la rimozione dell’amministratore di condominio dal proprio incarico. Vi è, infatti, la revoca assembleare e anche la revoca giudiziale amministratore condominio.

Con specifico riferimento alla revoca giudiziale, sulla quale proviamo ad approfondire in questo articolo, diversi sono i presupposti e le procedure.

Prima di rispondere all’interrogativo di molti, ovverosia, come revocare amministratore condominio, è utile anteporre brevi cenni sull’istituto della revoca giudiziale, disciplinata dall’ articolo 1129 cc.

Tale norma si concentra sulla figura dell’amministratore condomino. In particolare, l’art 1129 codice civile disciplina principalmente due momenti dell’attività dell’amministratore, la nomina amministratore condominio e la revoca.

Riguardo alla revoca, nel dettaglio, la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, il citato articolo del codice civile prevede essenzialmente due modalità con le quali procedere alla sostituzione amministratore di condominio:

revoca dell’amministratore di condominio disposta direttamente dall’autorità giudiziaria;

revoca dell’amministratore disposta sempre su provvedimento dell’autorità giudiziaria, a seguito della mancata revoca da parte dell’assemblea per gravi irregolarità fiscali o in caso di mancata apertura ed utilizzazione del conto.

Come precisato, l’art. 1129 codice civile, nella prima parte stabilisce che ogni condomino, con ricorso, può chiedere la revoca dell’amministratore di condominio all’autorità giudiziaria nei casi disciplinati dall’art 1131 codice civile, comma 4, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

La revoca dell’amministratore di condominio da parte del giudice può intervenire anche in seguito alla convocazione dell’assemblea dei condomini nel caso in cui questa non abbia deliberato in ordine alla revoca amministratore condominiale.

A questo punto, occorre precisare che l’amministratore di condominio può essere revocato per giusta causa, ovverosia per questioni di particolare rilevanza che riguardano la vita in condominio.

Fra tali casi si annovera il mancato ottemperamento di un obbligo informativo verso l’assemblea di condominio riguardante la notifica di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo, avente a oggetto una materia che va oltre le competenze attribuite generalmente ex lege dall’art. 1130 c.c. o dal regolamento all’amministratore di condominio.

Altra causa che consente la revoca da parte del giudice è la mancata presentazione del rendiconto condominiale. L’ultimo caso che consente di procedere alla revoca dell’amministratore di condominio su provvedimento del giudice è rappresentato dal compimento di altre gravi responsabilità.

Si tratta di una casistica che, in linea di principio, potrebbe ricomprendere un numero molto ampio di cause di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

È importante chiarire che le gravi responsabilità devono, in ogni caso, riguardare specifici obblighi di particolare rilevanza, non essendo possibile revocare un amministratore per mero disaccordo o per motivi di carattere personale.

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