I poteri dell’Amministratore di condominio

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L’amministratore di condominio è una figura diventata fondamentale per la gestione degli immobili. Il suo operato è regolato da alcune norme di legge imperative. In questo articolo facciamo il punto su alcuni dei poteri attribuiti a torto o a ragione ad un amministratore di condomino.

Dal punto di vista generale, normalmente l’amministratore si occupa di:

conduzione dell’edificio limitatamente alle parti comuni;

vigilanza sulla loro manutenzione e integrità;

erogazione delle spese occorrenti al mantenimento dei servizi comuni;

osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio.

L’amministratore è responsabile di riscuotere (secondo legge) le somme dovute dai singoli condòmini e redige il consuntivo delle spese alla fine della gestione per dare giustificazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale

Come sappiamo l’amministratore di condominio è nominato dall’assemblea per agire e rappresentare il condominio in loro vece. L’amministratore è il responsabile delle parti comuni dell’edificio cioè quelle definite dall’articolo 1117 del codice civile e dal regolamento di condominio. Egli non ha alcun potere nè rappresentanza in merito alle parti private dell’edificio come i singoli appartamenti.

La nomina dell’amministratore è obbligatoria e può essere scelto tra i condomini stessi o può essere anche un professionista esterno.

Può fare l’amministratore chi ha frequentato un corso di formazione, anche se non laureato e possiede una serie di requisiti. La professione è molto delicata e piena di responsabilità, è quindi obbligatorio dotarsi di assicurazione professionale.

La durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile di un altro anno se non viene revocato. L’amministratore di base gestisce le spese condominiali e cura la redazione del bilancio.

Nel momento in cui viene nomina l’amministratore deve:

comunicare i propri dati anagrafici e professionali, in particolar modo il codice fiscale, avvisando così tutti i condomini che presso una determinata sede è possibile consultare tutti i dati e le info legate al proprio condominio;

quindi deve apporre sul luogo di accesso al condominio le proprie generalità e recapiti, anche telefonici;

deve associare al proprio il codice fiscale del condominio presso l’Agenzia delle Entrate;

volturare tutte le utenze del condominio;

effettuare nel caso, il formale passaggio di consegne con l’amministratore precedente;

inoltre, è tenuto a presentarsi nella filiale in cui è aperto il conto corrente condominiale per depositare la propria firma o aprire un conto per conto del condominio.

È fatto obbligo all’amministratore di convocare l’assemblea dei condomini annualmente e di eseguirne le delibere.

L’amministratore è il responsabile dell’applicazione del regolamento di condominio e deve fare tutto quanto in suo potere per conservare le parti comuni dell’edificio in uno stato decoroso e funzionante.

Ma molti si chiedono “Dove finiscono le competenze dell’amministratore?

Banalmente, dove finiscono le parti e i servizi comuni dell’edificio. Quindi un eventuale lite tra il condomino del primo piano colpevole di spargimento di briciole e la sfortunata proprietaria del giardino al piano terra non sono di competenza condominiale, essendo la questione tra due proprietà private.

Alcune attribuzioni dell’amministratore sono stabilite dai regolamenti di condominio. Un regolamento di condominio può chiamare l’amministratore in causa anche in un contesto alieno agli spazi condominiali, fare di lui l’arbitro di dispute tra condomini o attribuirgli compiti o responsabilità maggiori di quelle prevista dalla legge.

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