Vacanza rovinata? Fatevi risarcire

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Dopo un anno di sacrifici vorremmo la giusta ricompensa, visitare luoghi che prima avevamo soltanto sognato e magari goderci un meritato riposo. Anche perché prima di partire ci organizziamo per bene, spesso delegando dei professionisti, quindi pensiamo di essere al sicuro e tranquilli. Ma come le ciambelle, anche le vacanze rischiano di non venire con il “buco”.

Se siete stati vittima dei famosi danni da vacanza rovinata, continuate a leggere di seguito, troverete tutte le info necessarie per una giusta vendetta.

Certo speriamo sempre che certe situazioni non capitino mai ma per sicurezza è sempre importante sapere come tutelarsi.

Bisogna confrontarsi e capire bene, prima che qualcuno – come spesso accade – confonda un semplice disservizio che può capitare a qualsiasi essere umana, con la vera incuria e incapacità di gestire al meglio gli ospiti di una struttura.

La gamma delle problematiche è pressoché infinita.

Fortunatamente, da qualche anno a questa parte le garanzie per chi acquista i pacchetti vacanza sono aumentate. Per cui oggi, il Codice del Turismo prevede espressamente il cosiddetto danno da vacanza rovinata.

Nello specifico, la tutela di chi acquista un servizio turistico è prevista all’articolo 47 del Codice del Turismo.

Il danno da vacanza rovinata prevede nello specifico, un risarcimento se il turista non ha potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, per cui aveva pagato.

Il vostro viaggio non ha le caratteristiche promesse e avete subito disservizi?

Il tour operator vi deve risarcire il danno da vacanza rovinata!

È possibile richiedere il risarcimento per vacanza rovinata quando c’è un motivo di inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione, da parte di chi ha venduto il “pacchetto viaggio”.

In molti casi, il cliente ha diritto non soltanto al rimborso dei costi sostenuti, ma anche al risarcimento per il tempo perso e per l’irripetibilità dell’occasione mancata, nonché per la delusione e lo stress subiti.

Di seguito trovate passo passo cosa va fatto.

Appena verificatosi il disservizio, il turista dovrà inviare tempestivamente una comunicazione al soggetto che ha venduto il pacchetto, anche tramite e-mail o fax.

In caso di mancata risposta è necessario inviare un reclamo formale entro 10 giorni dalla data del rientro.

Secondo una recente sentenza della Cassazione, la richiesta di risarcimento si prescrive in un anno, che diventano 3 in caso di danni alle persone.

Secondo il Codice del Turismo, non è necessario allegare al reclamo filmati o fotografie che provino i disservizi riscontrati. Noi per maggiore tutela, vi consigliamo sempre di conservare quante più prove possibile dei problemi riscontrati, insieme al contratto di vendita del pacchetto turistico, ed ai dépliant illustrati.

Vi servirà a motivare il confronto tra le aspettative (per cui avete pagato) e la situazione reale che avete trovato.

Per ricevere poi un congruo risarcimento danni è essenziale conservare tutti gli scontrini e le ricevute, per documentare tutte i costi sostenuti a seguito del disagio.

Il consumatore per tutelarsi farà bene a fare da riferimento ad un professionista, come un Patrocinatore stragiudiziale che faccia da mediatore, prima dell’instaurazione di un giudizio vero e proprio, una mediazione per la composizione della controversia è fondamentale per tutelarsi.

Il mediatore saprà come muoversi per evitare di arrivare davanti al Giudice di Pace. Cosa che comunque potrà sempre capitare, molto dipende dalla gravità del danno.

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