Registrare le telefonate è legale?
Sono in molti coloro che vorrebbero tutelarsi nella vita privata ma sopratutto sul lavoro e per sicurezza vorrebbero registrare le telefonate che avvengono con persone che potrebbero rimangiarsi la parola. Il più delle volte però questo desiderio è un’esigenza dovuta alla vita frenetica che portando stress, rende difficile il ricordare ogni singolo dettaglio, per quanto utile.
Molti si chiedono quindi, quanto tutto ciò risulti legale, se insomma la legge italiana permette di registrare tranquillamente le telefonate.
Per qualsiasi esigenza quindi è bene sapere che in Italia la registrazione delle chiamate all’insaputa dell’interlocutore non costituisce reato, in quanto non lede la privacy, ovvero il famoso Art. 615 bis cod. pen. A dirlo ovviamente è la Corte di Cassazione la quale sancisce che la registrazione delle conversazioni è ben che legittima.
La registrazione può avvenire su supporto di memoria digitale, in quanto essa non è altro che la memorizzazione di quanto già ascoltato dal nostro udito durante la chiamata e memorizzato nella nostra testa. Di fatto andare a vietare la registrazione di una conversazione, sarebbe per assurdo chiedere agli interlocutori di “dimenticare” una conversazione a cui hanno preso parte.
Di fatto la stessa Cassazione nella sentenza n. 18908 del 13.05.2011 ha confermato, quello che dovrebbe essere ovvio ma che è bene ribadire. ”Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata”
Di conseguenza per la legge, registrare una conversazione sia essa telefonica che face to face è un po’ come prendere appunti, con lo scopo finale quindi di riportare per iscritto quanto avvenuto durante la conversazione stessa, proprio per evitare di dimenticarla.
Diverso è il discorso, se si parla di “diffusione pubblica di una conversazione privata” che è invece vietata. Farla ascoltare a terze persone o pubblicarla per esempio su internet o sui social network costituisce infatti illecito penale.
Di fatto per poter pubblicare i contenuti di una conversazione, è necessario il consenso di tutti quelli che sono i soggetti che hanno preso parte fisicamente alla conversazione.
È chiaro che uno dei casi in cui la legge da la possibilità di divulgare la registrazione, facendola ascoltare anche a terzi, si presenta quando si rende necessario tutelare un proprio diritto e fare valere le proprie legittime ragioni. Tendenzialmente ciò può avvenire, davanti ad un giudice, nell’ambito di un processo civile o penale.
Ad esempio lo sa bene in questo caso, l’agenzia investigativa della Iuris Investigazioni, composta da professionisti che ogni anno recuperano numerose informazioni, rendendo così possibile la presentazione in sede legale di materiale che potrebbe appunto tutelare, sia privati che aziende.
Il Codice della Privacy consente chiaramente la possibilità di effettuare di nascosto la registrazione della chiamata per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Se poi tale materiale è maneggiato da professionisti che conoscono la legge, non si correrà il rischio di rendere il tutto inutilizzabile.
Di fatto se è un singolo privato ad agire, che non è abilitato a perseguire determinate indagini,
un soggetto non può registrare le telefonate di terze parti, senza il loro consenso e senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale. In questo caso l’intercettazione telefonica è considerata dalla legge, illecita.