I rischi dell’amministratore di condominio non aggiornato

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Non sono in molti a saperlo, almeno fra i condomini ma sarebbe bene essere sempre aggiornati in merito. Questo perché la mancata partecipazione dell’amministratore di condominio ai corsi di aggiornamento annuali può essere valutata come una irregolarità tale da portare alla revoca giudiziale del mandato.

Questa almeno è la decisione contenuta in una recente sentenza del Tribunale di Verona, depositata in cancelleria il 13 novembre 2018, con la quale il giudice scaligero è tornato sul tema delle conseguenze del mancato assolvimento da parte dell’amministratore dell’obbligo di cui all’art. 71-bis, comma 1, lett. g), delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Sulla questione si registrava, a oggi, un solo precedente di merito, ovvero la sentenza del Tribunale di Padova del 24 marzo 2017, che si era viceversa espresso per la nullità di una deliberazione.

Il caso ha visto alcuni condomini impugnare la delibera con cui l’assemblea aveva confermato nella carica di amministratore la società uscente, chiedendo ne venisse accertata la nullità o disposto l’annullamento, poiché i due soci della stessa, benché richiesti, non avevano fornito la prova di avere svolto l’aggiornamento formativo annuale obbligatorio per legge.

Nonostante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo nel frattempo sopraggiunte le dimissioni della predetta società dalla carica di amministratore e la nomina del suo sostituto, il giudice aveva ritenuto necessario prendere posizione sulla domanda formulata degli attori ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Il tribunale, nonostante il predetto precedente di merito richiamato dagli attori, ha tuttavia ritenuto infondata la domanda, procedendo all’integrale compensazione delle spese di lite per il carattere di assoluta novità della questione sottoposta al proprio giudizio.

Di seguito troverete nello specifico dei dettagli sull’obbligo dell’aggiornamento annuale.

Con l’art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio, sono stati introdotti una serie di requisiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore, fra i quali campeggia quello della formazione/aggiornamento professionale.

L’aggiornamento periodico è diventato un obbligo trasversale e interessa tutti gli amministratori, anche quelli che già svolgessero tale attività al momento di entrata in vigore della legge, rimanendone esentati soltanto quei condomini che intendano prendersi sulle spalle l’onere della gestione del condominio in cui abitano.

Le modalità con cui gestire la formazione e l’aggiornamento professionale non erano però state disciplinate in maniera specifica e sono sostanzialmente rimaste lettera morta fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della giustizia n. 140/2014, che ha indicato in 72 ore la durata minima del corso di formazione iniziale, delle quali almeno un terzo dedicate a esercitazioni pratiche. L’obbligo formativo di aggiornamento periodico, invece, ha cadenza annuale, per una durata di almeno 15 ore all’anno.

In merito il Tribunale di Verona, ha addotto nuove e importanti considerazioni in merito alla non configurabilità in casi del genere della nullità della deliberazione assembleare. Il giudice di merito ha infatti rilevato come il nuovo art. 1129 c.c. elenchi una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità che giustificano la revoca dell’amministratore condominiale e che consistono in condotte omissive del medesimo, successive o contestuali alla nomina.

Lo stesso art. 1129 c.c. ha poi introdotto uno specifico caso di nullità della delibera assembleare di nomina dell’amministratore, consistente nella mancata specificazione della misura del compenso. Da tale previsione, si legge nella sentenza in questione, può evincersi che quando il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell’amministratore l’omissione di alcuni adempimenti connessi all’assunzione dell’incarico, lo ha affermato espressamente.

Di conseguenza, ha poi considerato, il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, specie se reiterato nel tempo, una grave irregolarità, che potrebbe giustificare addirittura la revoca giudiziale del mandato.

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