La reperibilità dell’Amministratore di Condominio durante le vacanze

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Agosto è arrivato e grazie all’ondata di caldo di luglio, ci ha trovati già abbastanza esausti. La voglia di scappare dal lavoro e dalle nostre responsabilità è sicuramente molto alta. Se di mestiere poi, fate l’amministratore di condominio allora la voglia di figura è comprensibile.

Ma si può? L’amministratore del condominio che va in vacanza e non si rende reperibile, ha una condotta legittima oppure compie una violazione dei suoi doveri?

Queste domande sorgono naturalmente dato che anche ad agosto, come durante tutto l’arco dell’anno, ben può capitare la scadenza di una bolletta o la necessità di un intervento tecnico per un guasto agli impianti comuni e rendersi indispensabile, ad esempio, l’opera dell’idraulico, del muratore o della ditta di pulizia.

Vediamo di capire insieme se e come l’amministratore può andare in vacanza, anche ad agosto.

La prima cosa da chiarire con riferimento alla figura dell’amministratore, è che questi dal punto di vista legale, non è un dipendente del condominio, ecco perché non è titolare di ferie come, ad esempio, lo è il portiere.

L’amministratore di condominio è un libero professionista che, in virtù del mandato conferito dall’assemblea, deve occuparsi della gestione dei beni comuni durante tutto l’arco dell’anno di efficacia del contratto.

Ovviamente l’Amministratore andrà in vacanza ciò che l’amministratore non può fare è quello di andare in vacanza disinteressandosi dello svolgimento della vita condominiale durante il proprio periodo di riposo. Infatti, anche il gestore dello stabile ha diritto, sebbene non come ‘dipendente’, di godere di una pausa estiva purché sia reperibile e garantisca la continuità della gestione anche in sua assenza.

Questo perché, per come anticipato, l’amministratore è legato al condominio da un mandato in virtù del quale egli ha il dovere di comportarsi con diligenza e buon senso.

Ma quali sono gli obblighi dell’amministratore quando va in vacanza?

Nel caso in cui l’amministratore decide di approfittare dell’estate per andare in vacanza, anche a Ferragosto, è importante che lo stesso si organizzi al fine di rispettare le norme di legge che gli impongono di curare, durante tutto il periodo di efficacia del proprio mandato e quindi, anche nella giornata del 15 agosto, la gestione del condominio.

Pertanto, l’amministratore in questi casi, “dovrebbe” fornire a tutti i condomini un proprio recapito mobile al fine di rispettare l’obbligo di sua reperibilità nel caso di emergenze, ma questo potrebbe portare confondere tale dovere con il ben diverso concetto di disponibilità 24 ore su 24, in verità, non applicabile all’amministratore.

Di norma, l’amministratore mette a disposizione il numero di un collaboratore o di una persona all’interno dello stabile che si fa carico di eventuali comunicazioni urgenti. In questo modo l’amministratore resterà reperibile ma sarà comunque tutelato dal buon senso di una persona fidata.

Spesso è buona abitudine, inoltre, rendere disponibile ai condomini anche l’elenco dei principali professionisti e/o tecnici cui gli stessi potranno rivolgersi solo in caso di emergenza, ad esempio, il numero dell’elettricista, del tecnico per il cancello condominiale, della ditta di pulizia, ecc.

Addirittura in casi eccezionali il singolo condomino può effettuare delle spese in favore delle aree comuni se dimostra di non aver avuto modo di rintracciare tempestivamente l’amministratore e inoltre dimostra che la spesa anticipata non è rinviabile senza danno o pericolo, egli ha il diritto al rimborso.

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