Successioni internazionali, come comportarsi

Condividi

La successione è quel fenomeno giuridico che dà luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi.

Può accadere però che il de cuius non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o potrebbe proprio risiedere in un altro Stato in quel momento, oppure possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi. In questi casi, ovvero quando il de cuius presenta legami con diversi Stati, si parla di “successione internazionale” con l’applicazione della correlativa disciplina.

In particolare, in Italia si farà riferimento alla legge 218/1995 ed al Regolamento UE n.650/2012. Gran parte della normativa, nello specifico quanto disciplinato nella legge 218/1995, è stato di recentemente oggetto di riforma ed abrogato, la fonte principale cui si fa oggi riferimento è quindi il Regolamento UE.

Oggi come oggi non è una situazione infrequente, quella di essere originari di un determinato Paese ma essersi trasferiti in un altro per esigenze di studio, di lavoro, o di famiglia.

Il consiglio è quello di consultare e lasciare intervenire un professionista che conosca la legge e come muoversi in queste situazioni già di per sé abbastanza dolorose. Consultate un Patrocinatore stragiudiziale, se non conoscete questa figura, vi consiglio di visitare la pagina ufficiale di STUDIO GIUSEPPE LEO per avere un’idea del ruolo che ricopre.

Tale figura deve valutare tutti gli aspetti del caso, come i legami con gli altri Paesi, che si individuano prendendo in considerazione i seguenti aspetti relativi al defunto:

il Paese d’origine del defunto e dunque la sua cittadinanza originaria;

la cittadinanza di un altro Paese eventualmente acquisita;

la residenza al momento della morte;

dove sono collocati i beni o i diritti facenti parte del patrimonio ereditario.

L’intreccio di questi elementi in relazione a diversi Paesi comportava, prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, l’applicazione di diverse leggi, ovvero quelle di ciascun Paese con cui il defunto aveva un collegamento, nonché il coinvolgimento di autorità giudiziarie di stati diversi. Il Regolamento UE numero 650 del 2012 è stato perciò introdotto per semplificare queste ipotesi di successione evitando conflitti e costi eccessivi dei procedimenti successori.

Il regolamento UE si applica a tutti gli aspetti civili della successione mortis causa, sia quando c’è un testamento sia quando si tratta di successione legittima. Questo disciplina in particolare i seguenti punti della successione:

determina la legge nazionale che si deve applicare;

regola gli aspetti procedurali.  Ad esempio, quale autorità competente deve occuparsi della successione oppure gli effetti che si producono nei vari stati coinvolti relativamente alle decisioni degli organi giurisdizionali. Ancora, quali atti notarili vanno prodotti e gli effetti che questi produrranno negli altri stati membri dell’unione europea e altri;

consente di ottenere il certificato successorio europeo. Tale certificato è un documento che eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni del defunto possono chiedere all’autorità dello stato membro che è competente ai sensi dello stesso Regolamento. È utile a tali soggetti a dimostrare negli altri Paesi membri dell’UE, che lo riconoscono e nei quali produce i medesimi effetti, la loro qualità rispetto al de cuius e la nascita dei diritti derivanti dalla successione in base alla legge ad essa applicabile. Possono così vantare ed esercitare tali diritti.

Insomma, le successioni internazionali sono qualcosa di veramente delicato da trattare.

Condividi