Norme su Green Pass e Quarantena dal 2022 in Italia

Condividi

Dal 31 dicembre chi ha ricevuto la terza dose “booster” o è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o è guarito dal Covid da meno di 4 mesi, ed è asintomatico, non deve più andare in quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid-19. Si può dunque uscire di casa ma è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

È previsto inoltre un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni durante il quale va fatto un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Il periodo di autosorveglianza finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone se si resta asintomatici.

Dal 10 gennaio, come vi avevamo già accennato supergreen pass esteso e booster dopo 4 mesi.

A partire dal 10 gennaio è esteso l’obbligo del super green pass in zona bianca e gialla a tutte le attività con esclusione del lavoro e delle lezioni all’università, attività per le quali si potrà ancora ricorrere al tampone.

Con l’ulteriore stretta decisa il 29 dicembre dal governo il super green pass quindi sarà obbligatorio dal 10 gennaio anche su tutti i mezzi di trasporto, nonché per accedere ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di sci; piscine sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Scatta poi dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque)

Dal 1° febbraio durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi:

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (nonché rilasciato al termine della avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) è ridotta da nove a sei mesi.

Quindi in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della pandemia lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Esteso fino alla fine dello stato di emergenza il super green pass in zona bianca (oltre che in gialla e arancione).

Resta fino alla fine dello stato di emergenza la vaccinazione obbligatoria per medici, infermieri, personale delle Rsa, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché della polizia locale.

Estesa fino a fine marzo anche la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.

I genitori di figli under 14, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi.

Condividi