Danno da sportello dell’auto. Cosa si rischia?

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Questo articolo è dedicato a tutti coloro che per motivi di stati d’animo particolari o comunque per la fretta di scendere velocemente dalla macchina, aprono velocemente lo sportello, senza guardare se sta arrivando qualcuno dal retro.

Tale questione purtroppo non è così rara come potrebbe apparire. Anche i più virtuosi possono essere preda della distrazione e incorrere in una responsabilità che in questo caso è sia civile che penale. Vediamo allora cosa si rischia nell’aprire lo sportello dell’auto senza guardare dietro. La questione è da tanto al vaglio della giurisprudenza più di una volta.

Proprio di recente la Cassazione si è pronunciata sull’accusa di omicidio colposo a carico di un automobilista che aveva aperto lo sportello repentinamente, facendo cadere un motociclista che stava sopraggiungendo in quello stesso frangente. E, secondo i giudici, non ci sono motivi per assolvere l’uomo che, prima di scendere dall’auto, doveva guardare la strada alle sue spalle. Ma procediamo con ordine.

Non esiste alcuna norma del codice della strada che stabilisca una distanza minima che debba sussistere, in sede di sorpasso, tra veicoli (comprese bici e moto). Questo significa che, se anche un sorpasso dovesse avvenire in modo radente, sarebbe difficile trovare una responsabilità a carico di chi sta impegnando la corsia di sinistra.

C’è però da ricordare che la legge impone di guidare con prudenza, evitando situazioni di pericolo e cercando, quanto possibile, di prevedere anche le altrui violazioni del codice della strada.

Questi concetti sono utilizzati dai professionisti come STUDIO GIUSEPPE LEO, come base di partenza del nostro ragionamento per comprendere se chi si accosta a un’auto in fase di parcheggio possa essere responsabile per non aver calcolato che, di lì a breve, lo sportello si potrebbe aprire e non aver quindi lasciato sufficiente spazio ad evitare l’incidente.

Una norma, in particolare l’art. 157 del Codice della Strada, sancisce:

«il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada».

È facile quindi intuire che chi apre la portiera senza prima girarsi di dietro è sempre responsabile dell’eventuale incidente provocato dal suo sconsiderato gesto.

Questi potrebbe invocare, a propria discolpa, «l’aver fatto di tutto per evitare il danno» così come recita l’articolo 2054 del codice civile. Il che però presuppone la prova di:

aver guardato dietro di sé, prima di aprire la portiera dell’auto;

non aver visto altri mezzi sopraggiungere in quel momento;

aver impattato contro un veicolo che proveniva a velocità elevata, tale cioè da renderlo non visibile in anticipo e quindi inevitabile.

E se anche l’altro conducente (quello cioè andato a sbattere contro lo sportello) era in eccesso di velocità, non ci sono scappatoie per l’automobilista imprudente: legge e giurisprudenza, infatti, gli impongono di prevenire anche le altrui violazioni del codice della strada. Non perché una moto sta superando i limiti di velocità si può aprire la portiera mettendo così in pericolo la vita del centauro.

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