Esenzione dal Green Pass, ecco chi può richiederla

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Come sapete dal 1° settembre è stato esteso l’obbligo dell’uso del Green pass.

Se, dal 6 agosto, la certificazione verde era obbligatoria per tutta una serie di attività, come per esempio sedersi nei ristoranti e nei bar al chiuso, accedere a spettacoli e musei, da mercoledì in tutta Italia il pass viene richiesto anche per utilizzare alcuni mezzi del trasporto pubblico e nell’ambito scolastico.

Il Green pass sarà obbligatorio per:

“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari”.

Sono per tanto esclusi dall’obbligatorietà di Green pass tutte le studentesse e gli studenti minorenni. In più, la certificazione sarà necessaria per gli allievi delle:

“istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, nonché per le attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all’università”.

Quindi chi è escluso dall’obbligo del green pass?

Esclusi dall’obbligo del possesso del green pass saranno solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie in formato anche cartaceo che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte del ministero della Salute, ha validità massima fino al 30 settembre; fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.

Dopo il 30 settembre 2021, per ottenere il certificato che attesta che siete esenti dal vaccino si potrà ottenere anche tramite un computer o lo smartphone, poiché dovrebbe essere “avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale” delle certificazioni.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5°giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse (ovviamente per non ledere in alcun modo il diritto allo studio).

Quindi, ricapitolando l’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

– ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;

– ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;

– ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

Il Ministero della Salute ha spiegato in una circolare che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata alle persone che non hanno potuto fare il vaccino, specificando:

“per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate – che rendono l’immunizzazione controindicata – in maniera permanente o temporanea”.

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