Gli aggiornamenti a cui l’Amministratore di condominio è obbligato

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Purtroppo, esistono ancora zone in Italia dove questo mestiere viene svolto alla vecchia maniera, pensando che le cose possano andare ancora così, perché fino ad ora sono andate bene. Tale errore è spesso da attribuire a professionisti che arrivando ad una certa età con una certa forma mentis.

Eppure, i singoli condomini possono richiedere all’amministratore di esibire l’attestato di superamento del corso di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico.

L’articolo 71 bis disp. att. c.c. prevede che possano svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

La previsione contenuta nell’art. 71 bis dip. att. c.c. è sicuramente preordinata ad assicurare ai condomini degli amministratori meritevoli di fiducia e provvisti di esperienza e capacità.

Già il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il D.M. 13 agosto 2014, n. 140, che, all’art. 2, rubricato in “Finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica in primo luogo quali siano gli obiettivi dell’attività formativa:

migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;

promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;

accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Questo perché spesso e volentieri si fa l’errore di credere che chiunque sia Dott. In Giurisprudenza o Avvocato possa fare anche l’Amministratore di condominio. In realtà la giurisprudenza per amministrare un condominio è specifica e per questo che deve essere approfondita con altri studi.

Se volete un avvocato perché vi sentite più sicuri il consiglio è quello di rifarsi ad uno studio associato o ad un Avvocato che però sia abilitato a fare l’Amministratore. Vi consiglio di consultare la pagina ufficiale di STUDIO GIUSEPPE LEO per farvi una maggiore idea. È un esempio di professionista, legato ad uno studio associato di legali e Amministratori.

Il regolamento, inoltre, precisa che il corso formativo di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve essere di almeno 15 ore e deve riguardare elementi di natura relativa all’amministrazione condominiale, secondo l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza, con risoluzione di casi teorico-pratici.

L’articolo 5, comma 5 del DM 140/2014 stabilisce che le lezioni del corso iniziale e di aggiornamento possano essere svolte anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Capirete quindi perché molto spesso, professionisti più avanti con gli anni tendono a non accondiscendere a questo nuovo percorso formativo.

Quindi alla luce di quanto detto sopra gli stessi condomini, per evitare di incaricare soggetti non aggiornati (e quindi poco professionali) possono sincerarsi dell’assolvimento degli obblighi formativi di legge da parte dell’amministratore, esigendo, anche individualmente, l’esibizione dell’attestato di superamento del corso di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico.

Badate bene che l’art. 71 disp. att. c.c. non prevede alcuna sanzione per l’amministratore che è stato nominato anche senza aver partecipato ad un corso di aggiornamento professionale.

La giurisprudenza ha cercato di colmare il vuoto normativo per cui (ai sensi del Dm 140/2014) si rende direttamente nulla la nomina dell’amministratore di condominio e i verbali delle eventuali assemblee in seguito effettuate.

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