Riscossione degli oneri condominiali, quanto ne sapete?

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Come spesso accade ultimamente, gli articoli prendono spunto da situazioni di vita vissuta che mi fanno comprendere quanto poco spesso si conosce di determinati argomenti.

Se vi trovate qui in questo momento, siete comunque un passo avanti agli altri, spesso e volentieri infatti le persone tendono a farsi le leggi a modo proprio o ancora a dare una propria interpretazione alle cose ma così non è. La legge non solo è scritta ma viene interpretata dai giuristi e quando essa poi viene applicata fa storia.

Quando si parla di oneri condominiali, tutti quelli che si trovano nelle mura dello stabile devono contribuire agli oneri, ma talvolta qualcuno non paga o non è puntuale nei versamenti.

L’obbligo contributivo non si limita, ovviamente, al dovere di rimborsare le spese deliberate e già sostenute, ma implica una necessaria anticipazione di quelle preventivate: l’inadempimento a tale obbligo comporta, pertanto, una necessaria attività di recupero coattivo delle rate condominiali inevase (recupero oneri condominiali).

Sappiate che la riscossione degli oneri condominiali è un obbligo per l’amministratore di condominio.

Nello specifico per l’articolo 1129, comma 9, c.c., salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa degli oneri dovuti dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

La riscossione trova il suo fondamento nel preventivo e nello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, tant’è vero che ove i condomini siano inadempienti, è previsto il potere di riscossione dei contributi in capo all’amministratore, il quale, ai sensi dell’art. 63 disp. att. civ. c.c., può richiedere, nei confronti dei condomini morosi, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

La procedura di riscossione degli oneri rientra tra le normali attribuzioni dell’amministratore. A fronte di tutto ciò l’inadempimento rispetto a tale obbligo comporta, inevitabilmente, la responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti dei condomini.

Ricordate sempre che l’articolo 9 della Legge 392 del 1978, prevede che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Ciò perché si tratta di bene che restano poi al proprietario dell’immobile.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

I così detti oneri accessori sono, quindi, costituiti dagli esborsi gravanti sul conduttore correlati alla fruizione di servizi comuni che vanno naturalmente ad integrare il corrispettivo dovuto dal conduttore al locatore (il quale è tenuto ad anticipare la spesa o, comunque ad effettuare il pagamento all’amministratore condominiale) giacché la fruizione dei predetti servizi va a completare il godimento della cosa locata.

Il locatore, quindi, provvede al pagamento e, poi, ne chiede il rimborso al suo inquilino. Questi ha tempo due mesi per procedere al pagamento.

Prima, però, ha diritto di chiedere ed ottenere l’indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione, oltre che di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

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