Sicurezza antincendio nei condomìni

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Questo dettaglio resta ancora oggi sconosciuto ad alcuni amministratori di condominio della così detta vecchia scuola ma in realtà la sicurezza antincendio nei condomini è senza dubbio uno degli obiettivi strategici da conseguire da parte degli Amministratori condominiali, ma la realtà dei fatti è che senza il contributo consapevole dei condomini, qualunque sforzo e investimento messo in campo dagli Amministratori, rischia di risultare vano.

Con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza dei condomini, andrebbe sempre affrontate tutte le problematiche connesse all’iter tecnico amministrativo e quelle legate alla sicurezza degli impianti tutti, non solo tecnologici.

Per quanto riguarda il primo, l’Ing. Calogero Turturici, Comandante Vigili del Fuoco di Bologna specifica che molto spesso i condomìni sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in quanto il fabbricato stesso o alcune sue parti sono regolamentate dalla normativa emanata dal Ministero dell’Interno.

Nei casi in argomento, è necessario adempiere alle procedure tecnico amministrative del detto Decreto. In particolare, il tipo di controllo previsto dipende dalla rilevanza del fabbricato e/o di una o più delle sue parti. In aggiunta ai controlli previsti, i Comandi dei Vigili del Fuoco esercitano su tutti i condomini, anche non soggetti al DPR 151, una vigilanza ispettiva di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 139/06, su esposto o in caso di intervento di soccorso, a seguito del quale, in presenza di condizioni di rischio, provvede a dare comunicazione al sindaco e al prefetto ai fini degli atti e delle determinazioni di competenza.

A proposito dei controlli del Comando dei Vigili del Fuoco, si sottolinea nel caso delle autorimesse, spesso costituite da spazi privati (box auto) e spazi condominiali (corsie di manovra), il personale VF deve poter accedere anche agli spazi privati per verificare la richiamata sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In assenza dell’accesso, non potrà essere rilasciato il Verbale di visita tecnica con esito positivo o il Certificato di Prevenzione Incendi e il Comando potrebbe essere costretto a comunicare il parere contrario all’esercizio alle autorità competenti.

Va considerato che, nei requisiti di sicurezza degli impianti tecnologici nello specifico si considerano gli impianti tecnologici rilevanti diffusamente negli edifici condominiali, sicuramente la parte principale del gioco la fa certamente l’impianto elettrico, ogni giorno sempre più complesso visto che gli edifici condominiali sempre più spesso sono interessati ad esempio dalla presenza di impianti fotovoltaici, dalla sostituzione delle apparecchiature di riscaldamento/cottura a gas con apparecchi elettrici e dalla realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Di conseguenza è necessario che le installazioni elettriche siano realizzate veramente a regola dell’arte, ma è soprattutto fondamentale che gli impianti e le attrezzature siano realizzate come le regole dettano.

In particolare, la 30 prevede che gli impianti elettrici ordinari, compresi quelli delle unità abitative, devono essere sottoposti a controllo e manutenzione ogni 5 anni, mentre gli impianti di sicurezza devono essere verificati ogni 2 anni. Nello specifico, in riferimento a quest’ultima, l’onere grava sull’amministratore di condominio per le parti comuni, di fatto come è ovvio che sia, sui condomini per le parti private.

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