Requisiti fondamentali per fare l’Amministratore di condominio

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Se volete evitare denunce vi consiglio di prendervi qualche minuto per leggere attentamente questa guida realizzata appositamente per tutti coloro che un bel giorno hanno deciso di vestire per la prima volta i panni dell’Amministratore di condominio.

Partiamo dal nuovo art. 71 del RD 318/42, modificato dalla L. 220/2012, stabilisce che gli amministratori di condominio devono:

• essere in possesso dei diritti civili;

• non aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;

• non aver commesso altri delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;

• non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive;

• non essere interdetti o inabilitati;

• non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;

• aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

• aver frequentato un corso di formazione iniziale ed aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Questo ultimo requisito è fondamentale, in particolare se pretendete di amministrare il vostro condominio che supera le 8 unità.

Mentre gli ultimi due requisiti non sono richiesti soltanto nel caso in cui la persona:

• sia residente stabile nel condominio dove vi siano meno di 8 unità;

• abbia svolto l’attività di amministrazione condominiale per almeno un anno, nell’arco dei 3 anni precedenti all’entrata in vigore della riforma; resta salvo però l’obbligo di formazione periodica.

Proprio in merito alla formazione specifica e qui tocchiamo una nota per alcuni, dolente. È obbligatoria ci sta poco da fare. Per gli amministratori di condominio è stato emanato dal Ministero della Giustizia il D.M.  140 del 13.8.2014 per disciplinare criteri, modalità e contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori e i requisiti del responsabile scientifico e dei formatori.

Tali corsi dovranno avere la durata di almeno 72 ore, di cui un terzo costituito da esercitazioni pratiche nel caso si tratti di quello iniziale, abilitante all’esercizio della professione di amministratore di condominio, mentre per l’aggiornamento sono richiesti corsi di almeno 15 ore per ogni anno.

Gli ambiti da trattare saranno gli aspetti giuridici, tecnici, contabili, gestionali e relazionali riferibili alla materia condominiale.  È inoltre previsto un esame finale per il quale il regolamento prevede l’obbligatorietà presso una sede fisica.

Altro adempimento obbligatorio riguarda ancora la comunicazione al Ministero entro la data di inizio di ogni corso delle informazioni relative alle modalità di svolgimento, ai formatori e al responsabile scientifico.

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