Che rapporto ha l’Amministratore di condominio con il Conto Corrente

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Oggi approfondiamo alcuni dettagli specifici, legati all’uso del Conto Corrente da parte dell’Amministratore di Condominio.

L’amministratore nell’occuparsi della gestione del condominio per conto dei proprietari dalla legge ampi poteri, tant’è che può occuparsi autonomamente dell’intera gestione ordinaria dell’edificio mentre, per quella straordinaria, ha bisogno dell’autorizzazione assembleare, a meno che non si tratti di interventi urgenti e indifferibili. Ecco perché poi qualcuno si pone la domanda: l’amministratore può prelevare dal conto corrente condominiale senza il consenso dell’assemblea?

Mettiamo ad esempio il caso che l’amministratore decida di prelevare una certa somma di denaro per pagare un intervento di ristrutturazione particolarmente urgente eseguito nell’interesse dell’edificio. Un’operazione del genere sarebbe legittima in assenza di un espresso permesso dell’assemblea?

Il conto corrente condominiale è gestito dall’amministratore, ovviamente nell’interesse del condominio. Ed è la stessa legge ad affermare che l’amministratore ha il dovere di aprire un conto intestato esclusivamente al condominio, al fine di far transitare su di esso le somme ricevute dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio.

Come si evince dalla medesima norma, l’accesso al conto è riservato all’amministratore e lo specifica affermando che ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

Il condominio può dunque consultare gli estratti conto e ottenerne copia, ma solo tramite l’amministratore; il singolo condomino può rivolgersi direttamente alla banca per ottenere tale documentazione soltanto nel caso in cui l’amministratore, illegittimamente, non provveda o si rifiuti espressamente.

L’amministratore può prelevare dal conto corrente comune il denaro necessario a pagare le spese condominiali, senza necessità di essere autorizzato ogni volta dall’assemblea.

Una volta ottenuto il mandato, l’amministratore è libero di gestire il conto corrente, anche perché è l’unico che ne ha accesso diretto.

Ciò gli consente, quindi, di utilizzare il denaro presente sul detto conto, ovviamente allo scopo di assolvere ai propri doveri, cioè di gestire il condominio.

L’amministratore, quindi, può prelevare dal conto ogni volta che occorra effettuare un pagamento nell’interesse della compagine (bollette, ditta delle pulizie, stipendio del portiere, ecc.), ordinario o straordinario che sia.

Se avesse bisogno del costante permesso dell’assemblea si otterrebbe il risultato di rallentare enormemente l’amministrazione dell’edificio, con conseguente danno per tutti i proprietari.

L’amministratore, oltre che disporre del denaro sul conto tramite pagamenti effettuati con i consueti canali bancari (bonifici, ecc.), può anche prelevare in contanti, ovviamente sempre al fine di pagare beni e servizi condominiali.

La legge, infatti, non impone al condominio di pagare sempre attraverso strumenti che permettano la tracciabilità.

Ovviamente, restano impregiudicati le soglie fissate dalla legge per l’uso dei contanti.

In ultimo ma non per importanza l’amministratore ovviamente può prelevare dal conto i soldi necessari a pagare il suo onorario, nei limiti di quanto pattuito con l’assemblea al momento del conferimento dell’incarico.

Secondo la legge, infatti, l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, deve specificare l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Al di fuori di quanto elencato l’amministratore non può prelevare somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall’assemblea al momento del conferimento del mandato.

Ovviamente nel caso in cui il mandato sia formalmente cessato, l’amministratore non potrà più accedere al conto condominiale, nemmeno per prelevare quanto gli spetterebbe a titolo di onorario non ancora corrispostogli. In quest’ultima evenienza, sarebbe più consono fare causa al condominio, in persona del nuovo amministratore, al fine di ottenere ciò che gli spetta.

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