Investigatore privato, come lavora e come sceglierlo

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Sono già tanti coloro che si avvalgono di un investigatore privato per risolvere i propri problemi. In Italia il più scelto dai consumatori è l’Investigatore privato di Bari, la “Iuris Investigazioni”.

Chi non ha ancora provato questo ramo particolare crede che si tratti di qualcosa di recente. Mentre va considerato che le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato il ramo specifico degli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563.

Ma quella che è la vera e propria attività d’investigazione privata, venne nello specifico regolamentata a partire dal 1926 con una normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.

Inoltre con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito, una specifica competenza professionale, in attesa dell’emanazione di una disciplina specifica della figura; in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che

nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice.

In epoche più recenti a noi poi, il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati che recita:

tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.

Oggi come oggi, la figura dell’investigatore privato è disciplinata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.

Il regolamento del 1940 demanda inoltre ad apposito regolamento, l’individuazione di quelle che sono le caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Oggi come oggi un’agenzia come quella su citata vi offre servizi che possono essere utili in molti ambiti. Dalla tutela dei minori, alla tutela degli interessi della vostra azienda. Tutto questo perfettamente supportato da professionisti di ogni tipo, l’Investigatore privato infatti conosce la legge, si avvale di specialisti vari fra cui psicologi ma addirittura, anche investigatori giovani che hanno in questo modo la possibilità di infiltrarsi in svariati ambienti, per poter essere quanto più precisi possibile.

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