Nominare un Amministratore di Condominio – tutto quello che serve sapere

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Nel 2022 pensiamo che tutti i condomini che si rispettino abbiano qualcuno a gestirli, capita invece che ci sia ancora qualcuno che non rispetti le norme e che quindi non abbia interesse ad avere un amministratore fra i piedi che glielo ricordi. Ma i palazzi, come gli esseri umani e le auto, hanno bisogno di cure e tutele, per cui poi, giunti ad una stretta inevitabile, c’è il bisogno di correre ai ripari, sperando che qualcuno esterno venga a mettere una linea guida all’interno delle nostre abitazioni.

Per cui arrivati a questo punto, tocca veramente partire da 0. Ecco, quindi, una linea guida su quelli che sono i passaggi da seguire per nominare un amministratore.

La nomina dell’amministratore è sempre un momento estremamente delicato all’interno della vita condominiale, visto che, per legge, è l’amministratore a gestire l’intero edificio, nel rispetto delle decisioni adottate dall’assemblea. Di fatto è sempre la legge ad attribuirgli la possibilità di intervenire anche senza il previo consenso assembleare, ad esempio quando occorre provvedere alla manutenzione con interventi straordinari e non c’è tempo per il voto della riunione. Per questo il consiglio è quello di scegliere bene, non un condomino a caso, solo perché vive nello stabile da amministrare ma sarebbe opportuna una persona che conosca bene le leggi. Troverete un pratico esempio visitando il sito ufficiale di STUDIO GIUSEPPE LEO.

Per legge art. 1129 cod. civ. la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di 8; in questo caso, l’assemblea è tenuta a scegliere un amministratore e se non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o addirittura dell’amministratore dimissionario.

Secondo la legge art. 1136 cod. civ. la deliberazione per la nomina dell’amministratore è approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

È la legge art. 1130 cod. civ. a stabilire quali sono i compiti dell’amministratore di condominio. Tra le altre cose, l’amministratore deve:

Convocare annualmente un’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, nonché curare l’osservanza del regolamento di condominio;

Disciplinare l’uso delle cose comuni e l’utilizzo dei servizi nell’interesse comune;

Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio. Si tratta della manutenzione ordinaria, per la quale non occorre il preventivo consenso dell’assemblea;

Ordinare lavori di manutenzione straordinaria particolarmente urgenti, con obbligo di riferirne nella prima assemblea (art. 1135 cod. civ.);

Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (usufrutto, ad esempio) e personali di godimento (locazione, comodato, ecc.), i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio;

Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità;

Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

 

Insomma, qualcuno che sollevi i proprietari da tutti i grattacapi che porta l’agglomerato di diverse unità abitative, abitate da persone che spesso hanno idee diverse degli spazi comuni e della legge.

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