Green Pass – le nuove regole dal 1° settembre

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Dovremmo esserci abituati ai cambiamenti dovuti alle norme per evitare la diffusione del Covid-19; eppure, la cosa ci disturba ancora, perché in questo periodo si tratta di cambiamenti che provano a sbloccare la libertà di molti e per farlo sono costretti a bloccare la libertà di altri. Ma la situazione cambia ancora molto, da nazione a nazione.

In Italia:

Cambiano le regole sul green pass obbligatorio dal 1° settembre, al rientro dalle vacanze si estende l’uso del certificato verde ad altre attività, mentre governo ed esperti discutono sull’ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio.

Resta l’obbligo di certificato verde per consumare al tavolo nei ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, sagre, stadi e palazzetti, palestre, piscine, sale giochi, sale bingo, casinò, parchi tematici e di divertimento, concorsi pubblici ecc.

“Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 – quando scade lo stato d’emergenza – il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19”.

A stabilirlo è il decreto-legge in vigore dal 6 agosto, che chiarisce anche le sanzioni e le conseguenze per chi viola l’obbligo. Si rischia infatti una multa che va dai 400 ai 1.000 euro, oltre che di restare senza stipendio. Infatti, il mancato possesso del green pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata. A partire dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né altro compenso.

Non hanno l’obbligo di green pass per entrare a scuola:

gli studenti

gli insegnanti e tutti i dipendenti scolastici in possesso di certificazione medica per l’esenzione.

Anche all’università professori e dipendenti hanno l’obbligo di esibire il green pass per entrare in ateneo. In questo caso l’obbligo è esteso anche agli studenti per seguire le lezioni in presenza e accedere ai servizi come le biblioteche.

Regole green pass su treni, aerei e navi

Dal 1° settembre anche per viaggiare in Italia via treno, aereo, bus o nave serve il green pass. Come previsto dalla nuova normativa, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.

In Francia, Spagna e Regno Unito l’accesso agli edifici scolastici rimane sostanzialmente libero anche per chi è sprovvisto di green pass – con le dovute limitazioni –, diversi Stati federali in Germania hanno invece di fatto adottato misure simili a quelle italiane, vediamo meglio nel dettaglio di cosa tratta.

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