Il professionista dell’infortunio stradale

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Ancora oggi mi capita di avere a che fare con chi preso dal panico a seguito di un’incidente, non sa che pesci prendere e proprio per questo rischia così di affidarsi a persone che non hanno le giuste capacità o che fanno gli interessi di terze parti.

Partiamo con il dire che il termine “infortunistica” identifica la disciplina che studia, dal punto di vista economico e giuridico, le cause e le conseguenze degli infortuni e dei sinistri in generale.

Il professionista, preferibilmente un patrocinatore stragiudiziale è esperto di infortunistica, forte di una preparazione specifica nella materia, ha il compito di mettere al servizio del soggetto che è rimasto vittima di un incidente (stradale e non solo) le sue competenze, al fine di identificare e documentare i fatti e il quantum debeatur, ovvero se sia dovuto un risarcimento e a quanto ammonti l’importo di volta in volta ragionevolmente ottenibile.

Il danneggiato, pertanto, incarica il professionista al fine di essere rappresentato e assistito nei confronti della controparte, cioè della persona fisica o, più spesso, giuridica (compagnia di assicurazione) tenuta a risarcire il danno.

Con particolare riguardo al risarcimento dei danni occorsi in seguito a incidenti stradali -essi costituiscono normalmente, per un professionista esperto in infortunistica, la maggior parte dei casi gestiti-.

L’ ordinamento italiano in merito prevede uno specifico iter procedurale, prima di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. Si parla, con preciso riferimento a tale fase, di ambito stragiudiziale (dal latino extra judicialem ovvero “fuori dal processo giudiziale”).

Dovete tenere a mente che tale settore operativo è disciplinato da precise norme di legge disciplinanti i tempi, i modi e le forme che i professionisti coinvolti sono chiamati a osservare, inoltre è situato in un contesto di tipo privatistico, dove le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.

L’azione di risarcimento si applica per diversi motivi; nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero 90 in caso di  danno alla  persona, decorrenti da  quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148; nel caso  in  cui  si  applichi  la  procedura  di  cui  all’articolo  149  l’azione  per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci- mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per  conoscenza  all’impresa  di  assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto,  avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Il verificarsi di un sinistro, soprattutto se di grave entità, genera una serie di ripercussioni molto pesanti in capo alla vittima, spese da sostenere per la riparazione dei mezzi incidentati, per le prime cure fisiche, per la sottoposizione a cicli di terapia anche piuttosto lunghi, per l’acquisto di medicinali o di sussidi terapeutici, per l’esecuzione di esami e indagini diagnostiche finalizzate a un accertamento compiuto del danno.

È evidente che tutto ciò richiede un consistente sacrificio di natura patrimoniale.  Per quanto le stesse spese siano poi destinate a essere rimborsate, esse comportano, nell’immediato, un pesante salasso economico che rischia persino di pregiudicare, nei casi più gravi, l’equilibrio finanziario di un nucleo familiare con contenute disponibilità reddituali, soprattutto se consideriamo il periodo storico che stiamo affrontando.

Per poter far fronte a questo tipo di difficoltà, vi sono due strade, una di carattere stragiudiziale, cioè praticabile prima di intraprendere una causa civile, al di fuori delle aule di giustizia e una di carattere giudiziale, coltivabile dopo l’inizio di un processo.

Quanto alla prima via, essa si concreta nella richiesta di un acconto alla compagnia di assicurazione che viene definito come volontario proprio perché non costituisce un obbligo a carico della controparte, ma solo una facoltà liberamente esercitabile laddove l’impresa di assicurazione ritenga che ne sussistano i presupposti.

Quindi in sostanza, dopo i primi attimi di panico e di spavento in cui la priorità è accertarsi dell’incolumità di chi è rimasto coinvolto, i primi pensieri vanno alle vetture incidentate e al risarcimento necessario per rimetterle a nuovo. Se poi gli interessati hanno riportato anche lesioni di una certa entità, si aprirà un periodo molto difficile ed intricato in cui sarà fondamentale affidarsi a un professionista per risolvere la situazione.

Tramite l’ordinanza 4306/2019, la Costituzione ha stabilito che le controversie di questo tipo devono essere gestite a livello economico da parte dell’assicurazione. I costi relativi ai danni alle vetture, quelli a carico delle persone e tutte le spese necessarie a pagare i legali che sono stati chiamati in causa, quindi, dovranno essere liquidati dalla compagnia assicurativa del danneggiato.

Non dimenticate poi che la Cassazione avvalendosi dell’articolo 24 della Costituzione Italiana ha dichiarato:

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”.

Per cui è in vostro pieno diritto farvi difendere e supportare da un professionista come un patrocinatore stragiudiziale, senza che si arrivi per forza in causa. Certo questo ultimo passaggio non dipende dalla figura in sé per sé ma sicuramente se i tempi e i dati lo permettono, il suo lavoro non necessiterà di un’aula di tribunale.

I risarcimenti vengono liquidati in media nel tempo di 90 giorni (in caso di lesioni), che possono diventare 60 se riferiti ai soli danni materiali i quali, a loro volta, possono scendere a 30 se entrambe le parti coinvolte compilino e firmino il CID. Se questi termini non sono rispettati, c’è una sola cosa da fare, procedere con un’azione legale.

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