Quando il giudice revoca il mandato all’amministratore di condominio

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In merito a quanto abbiamo detto nell’articolo precedente la scorsa settimana, a titolo esemplificativo, si può chiedere l’intervento del giudice per revocare il mandato all’amministratore di condominio in diversi casi.

Ad esempio, per omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale; omessa esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi nonché di deliberazioni dell’assemblea; mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale; versamento delle quote condominiali su un conto diverso da quello aperto per il condominio, inadempimento agli obblighi di tenuta dei registri condominiali, ecc.

Per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, è necessario in primis, procedere con la mediazione condominiale.

Nonostante talune pronunce della giurisprudenza di segno opposto, a oggi deve ritenersi pacifica che la mediazione condominiale rappresenti un primo obbligato step per cambiare amministratore condominio.

A seguito della infruttuosità della procedura, si può procedere rivolgendosi al giudice competente per materia e per territorio, depositando un motivato ricorso.

Sul procedimento da seguire per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con una sentenza calda calda del 2 febbraio 2023, n. 3198, con la quale sono state definite anche le importanti differenze rispetto al procedimento di revoca assembleare, ovverosia senza l’intervento del giudice.

In particolare, con tale decisione, la Corte ha stabilito la natura camerale del giudizio, che si conclude con un decreto reclamabile in Corte di Appello, che, in quanto tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, nel tentativo di valorizzare l’impulso dell’assemblea, soprattutto in un’ottica deflattiva del contenzioso, ha chiarito come la revoca dell’amministratore di condominio rappresenta un potere attribuito ex lege all’assemblea del condominio, con la conseguenza che la revoca disposta dall’autorità giudiziaria ha un esplicito carattere sanzionatorio e rispetto alla stessa il condominio ha un ruolo esclusivamente di impulso procedimentale.

A questo punto è lecito chiedersi cosa succede dopo la revoca dell’amministratore di condominio.

Una volta revocato l’amministratore di condominio con provvedimento giudiziale, l’assemblea condominiale deve provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Al riguardo però va assolutamente chiarito che l’articolo 1129 c.c. stabilisce espressamente che in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Sulla base della citata norma sembrerebbe di capire come non sia possibile nominare di nuovo lo stesso amministratore in precedenza revocato.

Sul punto, è intervenuta la citata sentenza della Corte di Cassazione, la quale afferma un principio di segno opposto ovverosia che è da considerarsi possibile una nuova nomina dell’amministratore di condominio revocato.

Sull’interpretazione di tale norma, la Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione normativa dispone un divieto a carattere temporaneo che non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Fermo il principio in base al quale è l’assemblea a dover nominare il nuovo amministratore di condominio revocato con provvedimento giudiziale, per completezza si precisa che l’ordinamento prevede anche la possibilità di una nomina giudiziale del nuovo amministratore, nel caso in cui l’assemblea non vi provveda.

È bene precisare che è possibile ricorrere alla nomina giudiziale solo in casi estremi, atteso che il potere di nomina compete all’assemblea condominiale, non potendo il giudice sostituirsi a questa.

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