Arriva l’utenza telematica per gli Amministratori di condominio

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L’attività di amministrazione di condominio è regolata dall’articolo 71-bis del Regio Decreto numero 318 del 1942, come modificato dalla legge numero 220 dell’11 dicembre 2012, e può essere svolta soltanto in presenza di specifici requisiti ribaditi anche nel testo della risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020.

Fino a questo momento gli amministratori di condominio non hanno fatto altro che trasmettere le dichiarazioni tramite gli intermediari o anche direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso, servendosi dell’utenza associata a ciascun condominio.

Per consentire al condominio la trasmissione delle dichiarazioni, arriva dall’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica unica per l’amministratore di condominio, nella comunicazione si legge:

“Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che spetta agli amministratori di condominio effettuare le trasmissioni delle dichiarazioni: possono farlo tramite intermediari oppure direttamente, in quanto “gestori o incaricati della trasmissione telematica per il condominio” utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.

Alla difficoltà principale, il fatto di doversi accreditare ai sistemi telematici, l’Agenzia arriva quindi con una soluzione, tenendo conto che l’amministratore riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, sarà consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio. Via libera, dunque, a una sola utenza telematica per l’amministratore di condominio.

L’associazione tra l’amministratore e il condominio sarà verificata sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione.

L’associazione tra amministratore e condominio, infatti, è sempre verificata se il condominio è registrato in anagrafe tributaria con la natura giuridica 51 (condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (amministratore di condominio).

Per i condomìni in possesso di partita Iva è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale), mentre i condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva).

La trasmissione telematica dei citati modelli, però, rimane in capo ai condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione al paragrafo “Presentazione telematica diretta”; in alternativa può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio.

Ma se tutto ciò vi risulta quasi come una lingua straniera, sappiate che per amministrare un condominio è sempre bene che ci sia una persona esperta che conosca le leggi e che sia abilitato. Ne abbiamo parlato più volte nei nostri articoli, trovate altre info utili cliccando QUI.

Se poi volete sapere come lavora un amministratore di condominio vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di STUDIO GIUSEPPE LEO che rappresenta una realtà affermata e forgiata da anni di esperienza, vantando all’interno del proprio team professionisti qualificati ed esperti in amministrazioni di condominii ed immobili (soci ANAPI).

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